Commercio elettronico: è valido l’accertamento induttivo?

COMMERCIO ELETTRONICO PER ABITUDINE

L'attività di intermediazione, svolta sui portali telematici, è qualificabile come reddito di impresa, mentre solo nel caso di prestazioni occasionali i compensi percepiti rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR.

In caso di attività di vendita on line (commercio elettronico) svolta costantemente per molti mesi, si configura un'attività d'impresa rilevante ai fini delle imposte dirette (IRPEF) e dell'IVA: nella ricostruzione del reddito e del volume d'affari l'ufficio può avvalersi anche di elementi presuntivi purché coerenti e logici, a fronte dei quali l'onere probatorio si sposta a carico del contribuente.

COSA SUCCEDE SE SI VENDE IN MODO SISTEMATICO SU EBAY?

Ad esempio la società eBay permette a chiunque la possibilità di vendere i propri oggetti al miglior offerente, pagando una minima commissione, senza incorrere in alcun obbligo fiscale per operazioni meramente occasionali. Appena le transazioni superano una certa soglia di frequenza e sistematicità, il venditore non può essere più considerato occasionale, ma professionale: è quindi soggetto alle leggi fiscali domestiche, deve aprire la partita IVA e pagare le imposte sui guadagni realizzati.

L'attività di intermediazione effettuata su portali di vendita on line qualifica, pertanto, l'attività di impresa quando vi è un certo numero di transazioni effettuate: i ricavi guadagnati, di conseguenza, sono redditi di impresa e non redditi diversi.

Ovviamente, se vengono effettuate poche vendite nell'arco di un anno di oggetti comuni, magari usati, su eBay, queste non possono certamente integrare il requisito dell'abitualità, il quale, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste nel momento in cui l'attività sia caratterizzata da:

  • ripetitività
  • regolarità
  • stabilità e
  • sistematicità

Sulla stessa posizione si attesta la prassi ministeriale, per cui si ha esercizio abituale dell'attività ogni qualvolta in cui un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (RM n. 550326/1998).

OBBLIGHI FISCALI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

L'attività di vendita di beni su internet è riconducibile a tre ipotesi distinte, alle quali corrispondono tre diverse conseguenze da un punto di vista fiscale. In particolare possiamo avere:

  • Vendite che non configurano attività commerciale, e quindi non sono tassabili
  • Vendite di oggetti online che, invece, configurano la fattispecie di attività commerciale occasionale, tassabile ai soli fini IRPEF quali redditi diversi
  • Vendite che configurano attività commerciale abituale, tassabili ai fini IRPEF e rilevanti ai fini IVA. La soggettività IRAP ricorre solo se si configura un'autonoma organizzazione, ossia l'attività di vendita online è svolta con l'ausilio di personale.

In caso di omessa dichiarazione fiscale, l'amministrazione finanziaria può verificare il reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

È considerato legittimo l'accertamento induttivo basato sull'elenco delle vendite effettuate dal portale eBay e riportate nel verbale della Guardia di Finanza, se fondato su dati e notizie raccolti dall'ufficio nei modi di legge. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26987 del 22 ottobre 2019.

Laddove ne sussistano i presupposti, è possibile applicare il regime fiscale agevolato dei Forfettari (Legge n. 190/2014, modificata dalla Legge n. 197/2022). A partire dal 1° gennaio 2023, la soglia di fatturato annuo per accedere al regime è stata innalzata a 85.000 euro. L'aliquota agevolata è pari al 5% nei primi 5 anni di attività (per chi avvia una nuova impresa e rispetta determinati requisiti), e al 15% a regime, applicata sul reddito forfetizzato, senza applicazione dell'IVA.

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Domande frequenti

Le vendite su eBay configurano un'attività d'impresa quando sono caratterizzate da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. In tal caso, i ricavi ottenuti sono qualificati come redditi d'impresa, con l'obbligo di aprire la partita IVA e pagare le imposte. Solo le vendite occasionali e sporadiche, come la vendita di pochi oggetti usati nel corso dell'anno, non integrano il requisito dell'abitualità.
Le vendite online si suddividono in tre categorie: vendite che non configurano attività commerciale e non sono tassabili, vendite occasionali tassabili ai soli fini IRPEF come redditi diversi, e vendite abituali tassabili sia ai fini IRPEF che IVA. L'assoggettamento all'IRAP si aggiunge soltanto quando l'attività è svolta con una propria autonoma organizzazione, ad esempio con l'ausilio di personale dipendente.
Sì, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26987 del 22 ottobre 2019, ha sancito la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sull'elenco delle vendite effettuate sul portale eBay e riportate nel verbale della Guardia di Finanza. In caso di omessa dichiarazione fiscale, l'amministrazione finanziaria può ricostruire il reddito imponibile anche tramite presunzioni, purché basate su dati e notizie raccolti nei modi di legge, e l'onere della prova contraria si sposta a carico del contribuente.
Sì, laddove ne sussistano i presupposti, chi svolge attività di commercio elettronico può aderire al regime fiscale agevolato dei forfettari previsto dalla Legge n. 190/2014. Questo regime prevede una tassazione agevolata sul reddito forfetizzato e l'esonero dall'applicazione dell'IVA, a condizione che il fatturato annuo non superi la soglia prevista dalla normativa vigente.
I compensi derivanti da attività di intermediazione o vendita online svolta in modo abituale e sistematico sono qualificati come redditi d'impresa, con i relativi obblighi fiscali tra cui l'apertura della partita IVA. Al contrario, i proventi derivanti da prestazioni occasionali rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR, con un trattamento fiscale più favorevole e senza l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese o apertura di partita IVA.