Compensi istruttori delle ASD: con requisiti sono redditi diversi

Compensi istruttori delle ASD: con i requisiti previsti dalla Riforma dello Sport sono redditi esenti o agevolati

A seguito della Riforma dello Sport attuata con il D.Lgs. n. 36/2021 e i successivi decreti correttivi (D.Lgs. n. 163/2022 e D.Lgs. n. 120/2023), il quadro normativo che disciplina i compensi degli istruttori e dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD) è stato significativamente rinnovato. Le nuove disposizioni, pienamente operative dal 1° luglio 2023, hanno ridefinito le categorie di lavoratori sportivi e il relativo trattamento fiscale e previdenziale.

Il nuovo concetto di lavoro sportivo

Con la Riforma dello Sport è stata introdotta la definizione di lavoratore sportivo, che comprende l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. Il lavoro sportivo può essere svolto come:

  • Lavoro subordinato
  • Lavoro autonomo (anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa)
  • Prestazione occasionale

Regime fiscale agevolato: la soglia di esenzione

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha mantenuto un regime agevolato per i compensi erogati dalle ASD e SSD riconosciute dal C.O.N.I. ai lavoratori sportivi. In particolare:

  • I compensi fino a 15.000 euro annui erogati da ASD/SSD sono esenti da imposizione fiscale e non soggetti a contribuzione previdenziale (con alcune eccezioni per i lavoratori subordinati).
  • Per i compensi compresi tra 15.001 euro e 85.000 euro si applica il regime ordinario IRPEF con riduzione della base imponibile.
  • Oltre 85.000 euro si applica integralmente il regime fiscale ordinario.

Requisiti soggettivi per l'applicazione delle agevolazioni

Restano fermi i requisiti soggettivi già individuati dall'INL e dalla giurisprudenza precedente: il soggetto erogante deve:

  • Perseguire finalità sportive dilettantistiche
  • Essere riconosciuto dal C.O.N.I. o affiliato a una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto
  • Operare senza fine di lucro (per le ASD)

Il trattamento previdenziale

Sotto il profilo previdenziale, la Riforma ha introdotto l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i lavoratori sportivi autonomi con compensi superiori a 5.000 euro annui. Per i compensi fino a tale soglia non è dovuta alcuna contribuzione previdenziale. Le aliquote contributive seguono quelle ordinarie della Gestione Separata, con una riduzione del 50% per i primi cinque anni di attività dei soggetti under 23.

Principali riferimenti normativi aggiornati

I rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano oggi la loro disciplina nei seguenti atti:

  • D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport) e successive modificazioni
  • D.Lgs. n. 163/2022 (primo decreto correttivo)
  • D.Lgs. n. 120/2023 (secondo decreto correttivo)
  • Art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021 (regime fiscale dei compensi sportivi)
  • Circolari INPS e INL successive al 2023 in materia di lavoro sportivo

Si raccomanda di verificare sempre gli aggiornamenti normativi e le circolari operative più recenti emanate dall'INL e dall'INPS, in quanto la disciplina del lavoro sportivo è in continua evoluzione a seguito dell'attuazione della Riforma dello Sport.

Domande frequenti

Per beneficiare del regime agevolativo previsto dall'art. 67, comma 1 lett. m) del TUIR, è necessario che il soggetto erogante persegua finalità sportive dilettantistiche e sia riconosciuto dal C.O.N.I. Inoltre, la prestazione svolta dal collaboratore deve essere coerente con le attività istituzionali dell'ente sportivo dilettantistico, che deve operare senza fine di lucro.
La circolare n. 1 del 1° dicembre 2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito agli uffici territoriali le linee guida per la corretta qualificazione delle prestazioni di lavoro svolte nelle palestre e nei centri sportivi costituiti in forma di ASD. L'obiettivo era uniformare la metodologia di verifica, riducendo i contenziosi e le pronunce contraddittorie emerse nel corso delle attività ispettive condotte da INPS e Ministero del Lavoro.
Rientrano certamente nell'ambito agevolato il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, in quanto perseguono per statuto finalità sportive dilettantistiche. Per le singole ASD e SSD è invece necessario verificare ulteriori requisiti, tra cui il riconoscimento da parte del C.O.N.I. e l'assenza di fini di lucro.
I principali riferimenti normativi sono: l'art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni, il D.L. n. 136/2004 convertito con L. n. 186/2004, l'art. 67, comma 1 lett. m) del TUIR e il D.Lgs. n. 81/2015. A questi si aggiungono le regole della Legge n. 91/1981 per lo sport professionistico, che costituisce un regime separato e distinto.
La verifica ispettiva si concentra su due aspetti fondamentali: la qualifica soggettiva del soggetto che eroga il compenso, che deve essere un ente riconosciuto dal C.O.N.I. con finalità sportive dilettantistiche, e la natura delle prestazioni svolte dal collaboratore, che devono essere coerenti con le attività sportive dilettantistiche dell'ente. Le attività ispettive hanno evidenziato in passato numerosi casi di utilizzo improprio della norma agevolativa da parte di soggetti non aventi titolo.