Compilare il quadro LM, contribuenti forfetari (Modello Redditi PF 2025)
Tutti coloro che hanno applicato nel corso del 2024 il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014, come modificato dalla Legge n. 145/2018 e dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), sono tenuti alla compilazione della Sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2025, ai fini della determinazione del reddito e della liquidazione della relativa imposta sostitutiva.
Si ricorda che, a partire dal 2023, la soglia di ricavi o compensi per accedere e mantenere il regime forfetario è stata elevata a 85.000 euro annui (art. 1, co. 54, L. 190/2014, come modificato dalla L. 197/2022). È prevista inoltre la fuoriuscita immediata dal regime in corso d'anno nel caso in cui i ricavi superino i 100.000 euro.
I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del D.P.R. 600/1973. Dovranno tuttavia fornire, nell'apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all'attività svolta, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, ai sensi dell'art. 1, commi 69 e 73, L. 190/2014.
Anche i soggetti in regime forfetario devono comunicare i dati relativi all'attività:
- coloro che svolgono un'attività d'impresa devono barrare la casella «Impresa»
- i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella «Autonomo»
- se l'attività è svolta sotto forma di impresa familiare va barrata la casella «Impresa familiare»
I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'attività prevalente.
Il contribuente, barrando le relative caselle del rigo LM21, deve:
- attestare di possedere i requisiti di accesso al regime di cui all'art. 1, co. 54, L. 190/2014 (casella 1);
- attestare di non trovarsi, al momento dell'ingresso nel regime forfetario, in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 1, co. 57, L. 190/2014, come aggiornate dalla normativa vigente (casella 2);
- attestare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, co. 65, L. 190/2014 per beneficiare delle agevolazioni per i contribuenti forfetari start-up, che prevedono l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività (casella 3).
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti in regime forfetario è determinato in via forfetaria, applicando all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta il coefficiente specifico di redditività indicato nella tabella allegata alla Legge n. 190/2014 (Allegato 4), diversificato in base al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. L'imposta sostitutiva è pari al 15% del reddito imponibile (ridotta al 5% per le start-up nei primi cinque anni).
Nel regime forfetario i ricavi e i compensi vengono imputati, sia in caso di esercizio di arti e professioni che di attività d'impresa, sulla base del principio di cassa, in considerazione del momento di effettiva percezione.
Nei successivi righi, da LM22 a LM27, formati da quattro colonne, devono essere indicati i dati ai fini della determinazione del reddito lordo da riportare nel successivo rigo LM34. In particolare:
- nella colonna 1 (codice attività) va indicato il codice dell'attività svolta desunto dalla tabella ATECO 2007;
- nella colonna 2 va indicato il coefficiente di redditività dell'attività indicata in colonna 1;
- nella colonna 3 va indicato l'ammontare dei ricavi e compensi percepiti;
- nella colonna 4 va indicato il reddito relativo all'attività, determinato moltiplicando l'importo dei componenti positivi (colonna 3) per il coefficiente di redditività (colonna 2).
Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO, bisogna distinguere:
- se le attività rientrano nel medesimo gruppo merceologico della tabella, deve essere compilato il rigo LM22 indicando in colonna 1 il codice ATECO relativo all'attività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficiente di redditività, in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi e in colonna 4 il relativo reddito determinato forfetariamente;
- se invece le attività rientrano in differenti gruppi, come individuati nella tabella allegata, è necessario compilare righi distinti (da LM22 a LM27) per ciascun gruppo di attività, indicando separatamente i rispettivi dati.
Nota: Per l'anno d'imposta 2024 si fa riferimento alle istruzioni ufficiali del modello Redditi PF 2025 pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. Si raccomanda sempre di verificare le istruzioni aggiornate sul sito dell'Agenzia delle Entrate prima della compilazione.