Comunicazione ASL per la detrazione fiscale ristrutturazione

La comunicazione preventiva ASL non è sempre obbligatoria (art. 99 Tusl)


 

L’apertura di un cantiere comporta una serie di adempimenti, soprattutto in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sotto il profilo di alcuni adempimenti, si annidano elementi di incertezza di molti tecnici nell'identificazione delle condizioni di obbligatorietà nel caso di cantieri di piccola entità.

E' il caso della tutela della salute e prevenzione degli infortuni dove l’ampiezza e/o la durata dei lavori (molto spesso anche semplici ristrutturazioni) può far credere di non essere soggetti a tali norme trascurando, invece, che i presupposti di legge non sono solo quantitativi ma anche qualitativi e quindi riferiti a specifiche condizioni (rischi) che si possono determinare anche per opere molto limitate.

Nell'ambito delle prescrizioni normative in materia di sicurezza dei cantieri temporanei vengono definiti i contenuti e le modalità di comunicazione della notifica preliminare all'interno del titolo IV, Capo I art. 99 del D. Lgs. nr. 81/2008.

Si tratta di un adempimento a carico esclusivo del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all'Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una


notifica di apertura del cantiere


compilata con le informazioni indicate nell'allegato XII dello stesso D. Lgs. 81/2008.

 

Per quanto riguarda il beneficio della detrazione fiscale del 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale (art. 16-bis Tuir), non è sempre necessario l’invio - con raccomandata a/r o altre modalità stabilite dalla Regione di ubicazione degli immobili - di tale notifica preventiva di apertura del cantiere.

 

Infatti, la comunicazione preventiva a:



  • ASL



  • Direzione provinciale del Lavoro



 

deve essere effettuata solo nei casi in cui è espressamente prevista dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

In particolare, ai sensi dell'art. 99 D. Lgs. nr. 81/2008 (Tusl),  tale obbligo sussiste nei casi di cantieri in cui è prevista:



  • la presenza di più imprese esecutrici, anche non  contemporanea



  • di cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nell'ipotesi precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera



  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno



 

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Domande frequenti

La comunicazione preventiva all'ASL e alla Direzione provinciale del Lavoro è obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, oppure quando un'unica impresa ha un'entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini/giorno. L'obbligo scatta anche per cantieri inizialmente non soggetti a notifica che, per effetto di varianti in corso d'opera, ricadono in una delle condizioni previste dall'art. 99 del D. Lgs. 81/2008.
No, la comunicazione preventiva all'ASL non è sempre obbligatoria per accedere alla detrazione fiscale del 50% prevista dall'art. 16-bis del TUIR per il recupero del patrimonio edilizio residenziale. L'invio della notifica è richiesto esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'art. 99 del D. Lgs. 81/2008, ovvero in presenza di specifiche condizioni legate alla complessità e alla dimensione del cantiere.
L'obbligo di trasmettere la notifica preliminare è a carico esclusivo del committente o del responsabile dei lavori. La comunicazione deve essere inviata prima dell'inizio delle opere all'ASL e alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti, contenendo le informazioni indicate nell'allegato XII del D. Lgs. 81/2008.
La notifica preliminare deve essere compilata con le informazioni specificate nell'allegato XII del D. Lgs. 81/2008 (TUSL). Tra queste rientrano tipicamente i dati identificativi del cantiere, del committente, del responsabile dei lavori, delle imprese esecutrici e dei coordinatori per la sicurezza, nonché la natura e la durata presunta dei lavori.
Un cantiere con una sola impresa esecutrice è soggetto all'obbligo di notifica all'ASL solo se l'entità presunta di lavoro è pari o superiore a 200 uomini/giorno. Al di sotto di questa soglia e in assenza di più imprese coinvolte, la notifica preliminare non è obbligatoria, anche se il cantiere comporta rischi specifici che richiedono comunque attenzione alle norme di sicurezza sul lavoro.