Comunicazione trimestrale e regime forfettario

Fatturazione elettronica e regime forfettario: obblighi aggiornati al 2024-2026

Con l'abolizione della comunicazione trimestrale delle fatture (spesometro trimestrale), introdotta dal D.L. 193/2016 e successivamente abrogata, il panorama normativo per i soggetti in regime forfettario è profondamente cambiato. Il principale adempimento oggi riguarda la fatturazione elettronica obbligatoria.

Obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari

A partire dal 1° luglio 2022, i soggetti in regime forfettario con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell'anno precedente sono stati i primi a essere inclusi nell'obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI). Dal 1° gennaio 2024, l'obbligo è stato esteso a tutti i soggetti in regime forfettario, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi, comprese le nuove aperture di partita IVA.

Cosa cambia rispetto al passato

I soggetti in regime forfettario continuano a beneficiare di importanti esoneri fiscali in materia IVA:

  • Non applicano l'IVA in fattura (operazioni fuori campo IVA);
  • Sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale;
  • Non eseguono liquidazioni periodiche IVA;
  • Sono esonerati dalla registrazione delle fatture di acquisto e di quelle emesse ai fini IVA.

Tuttavia, l'obbligo di emettere fattura elettronica tramite SDI si applica indipendentemente da questi esoneri IVA. La fattura elettronica in regime forfettario deve riportare l'annotazione "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 – Regime Forfettario" e non deve esporre l'IVA.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

I forfettari restano esclusi dall'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), in quanto non liquidano l'imposta. Tale esonero è rimasto invariato rispetto alla normativa precedente.

Sanzioni per omessa fatturazione elettronica

Il mancato utilizzo della fatturazione elettronica tramite SDI comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. È pertanto fondamentale che i soggetti in regime forfettario si dotino di un software o servizio idoneo alla gestione delle e-fatture, anche in considerazione dei termini di emissione previsti dalla normativa vigente.

Per aggiornamenti normativi specifici si consiglia di consultare sempre il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate o un consulente fiscale abilitato.

Domande frequenti

No, i soggetti in regime forfettario sono esclusi dall'obbligo di comunicazione trimestrale delle fatture. Poiché sono esonerati dalla registrazione contabile delle fatture emesse e ricevute, viene meno anche l'obbligo di trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate.
I soggetti in regime forfettario non applicano l'IVA in fattura e non sono tenuti a eseguire liquidazioni periodiche IVA, quindi non rientrano nel perimetro soggettivo dell'obbligo. Inoltre, poiché non registrano contabilmente le fatture ai sensi degli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, non hanno dati da comunicare ai fini della comunicazione trimestrale.
I soggetti in regime forfettario beneficiano dell'esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto e di quelle emesse, non applicano l'IVA in fattura, sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale e non eseguono liquidazioni periodiche IVA. Questi esoneri li escludono automaticamente anche dagli obblighi di comunicazione trimestrale introdotti dal D.L. 193/2016.
Il D.L. 193/2016 (art. 4, co. 1), modificando l'art. 21 del D.L. 78/2010, obbliga i soggetti passivi IVA a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali. I termini di invio sono fissati all'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, con eccezione per l'ultimo trimestre la cui scadenza è il 28 febbraio dell'anno successivo.
No, anche i soggetti in regime di vantaggio (cosiddetti minimi) sono esclusi dalla comunicazione trimestrale delle fatture, al pari dei forfettari. Analogamente al regime forfettario, i minimi non applicano l'IVA, non registrano le fatture e non liquidano l'imposta periodicamente, pertanto non rientrano nell'obbligo previsto dal D.L. 193/2016.