Credito Iva 2016: come utilizzarlo

Credito IVA: come utilizzarlo

Con l'inizio del nuovo anno occorre scegliere come gestire il credito IVA maturato nel corso del periodo d'imposta precedente.

Un contribuente può vantare un credito IVA per due tipi di ragioni:

  • Momentanee ed eccezionali: ad esempio, ingenti acquisti nella fase iniziale dell'attività;
  • Strutturali: ad esempio, vendite non imponibili ai fini IVA secondo il principio di destinazione (cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o non territoriali); vendite non assoggettate al tributo per particolari disposizioni legislative; vendite per le quali il versamento dell'IVA non grava sul contribuente (split payment); vendite con aliquota IVA inferiore a quella pagata sugli acquisti.

In entrambi i casi, il contribuente dispone di un'eccedenza a credito IVA, per la quale, previa verifica di alcuni requisiti, sarà chiamato a deciderne l'impiego.

Le tre strade percorribili

Esistono tre opzioni disponibili. Il contribuente può decidere di procedere con:

  1. Compensazione verticale – utilizzerà il credito per compensare i futuri debiti IVA che maturerà nei periodi d'imposta successivi;
  2. Compensazione orizzontale – farà transitare l'eccedenza nel Modello F24 per coprire parte del versamento di altri tributi e contributi (limite massimo di compensazione pari a 2.000.000 di euro per ogni anno solare, ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. 241/97, come aggiornato dalla Legge di Bilancio 2024);
  3. Richiesta di rimborso – procederà con la richiesta di rimborso in sede di compilazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno d'imposta precedente (la dichiarazione IVA annuale va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento).

La scelta non è così scontata: se si opta per la compensazione verticale non è necessario ottemperare ad eventuali limiti, né sono previsti requisiti formali o sostanziali. Viceversa, le altre due scelte comportano l'osservanza di alcune condizioni.

Regole per la compensazione orizzontale

Per le compensazioni orizzontali del credito IVA, occorre tenere conto delle seguenti soglie e obblighi:

Per compensazioni inferiori o uguali a 5.000 euro: non sono previsti obblighi particolari per procedere alla compensazione.

Per compensazioni comprese fra 5.000 e 15.000 euro:

  1. La compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  2. Il modello F24, relativo alla compensazione, deve essere presentato esclusivamente in forma telematica (Entratel o Fisconline, a seconda che ci si avvalga di un intermediario abilitato o il contribuente proceda personalmente, purché abilitato a Fisconline).

Per compensazioni superiori a 15.000 euro:

  1. La compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  2. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente in forma telematica (Entratel o Fisconline);
  3. È necessario che alla dichiarazione annuale IVA vengano apposti, in alternativa, il visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell'organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

Condizioni per il rimborso del credito IVA

Per ottenere il rimborso del credito IVA occorrerà verificare e rispettare:

  • Le condizioni soggettive/oggettive tipiche del contribuente stabilite dall'art. 30 del DPR 633/72;
  • Le condizioni formali, connesse alla presentazione obbligatoria della dichiarazione annuale IVA o del Modello TR, stabilite dall'art. 38-bis del DPR 633/72.

L'importo minimo per accedere al rimborso è pari a 2.582,28 euro quando la situazione del contribuente presenti una o più delle condizioni previste dalla normativa vigente, tra cui la presenza di un'eccedenza a credito nell'ultimo triennio precedente, compreso l'anno di presentazione della dichiarazione. Si raccomanda di verificare sempre la normativa aggiornata e di rivolgersi a un professionista abilitato per una consulenza specifica sulla propria situazione.

Domande frequenti

Il contribuente può scegliere tra tre strade: la compensazione verticale (utilizzare il credito per coprire futuri debiti IVA), la compensazione orizzontale tramite modello F24 (per pagare altri tributi e contributi, fino a un massimo di 700.000 euro annui) e la richiesta di rimborso in sede di dichiarazione annuale IVA. La scelta dipende dalla situazione specifica del contribuente e dai requisiti formali e sostanziali richiesti per ciascuna opzione.
Per compensazioni superiori a 15.000 euro, è necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e presentare il modello F24 esclusivamente in forma telematica (Entratel o Fisconline). Inoltre, è obbligatorio apporre alla dichiarazione annuale IVA il visto di conformità oppure la sottoscrizione dell'organo incaricato del controllo contabile.
Sì, ma solo per compensazioni inferiori o uguali a 5.000 euro: in questo caso non sono previsti obblighi particolari. Per importi compresi tra 5.000 e 15.000 euro, invece, la compensazione può avvenire solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e il modello F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica.
Le cause possono essere momentanee ed eccezionali, come ingenti acquisti nella fase iniziale dell'attività, oppure strutturali. Tra le cause strutturali rientrano le vendite non imponibili (cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie), le vendite soggette al meccanismo dello split payment o quelle con un'aliquota IVA inferiore a quella pagata sugli acquisti.
L'importo minimo per accedere al rimborso è pari a 2.582,28 euro, a condizione che ricorrano determinate situazioni soggettive o oggettive previste dall'art. 30 del DPR 633/72, come la presenza di un'eccedenza a credito nell'ultimo triennio. È inoltre necessario rispettare le condizioni formali legate alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o del Modello TR, disciplinate dall'art. 38-bis del DPR 633/72.