Detrazione ristrutturazione coniuge non convivente

Mia moglie ha sostenuto le spese di ristrutturazione dell'immobile di mia proprietà in cui andremo a vivere al termine dei lavori. Tuttavia, lei risulta ancora nello stato di famiglia dei suoi genitori. Può detrarre le spese che sta sostenendo?

La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (da suddividere in 10 rate annuali) è attualmente pari al 50% delle spese sostenute, su un importo massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare adibita a fini abitativi. Tale misura agevolativa è stata prorogata di anno in anno dalla Legge di Bilancio e risulta applicabile anche per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, salvo ulteriori modifiche normative. Per interventi antisismici su immobili situati in zone sismiche ad alta pericolosità, adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, è prevista una detrazione elevata al 65% (cosiddetto Sismabonus). Si ricorda inoltre che il Superbonus, originariamente al 110%, è stato progressivamente ridotto e dal 2025 non è più generalmente accessibile per i lavori avviati ex novo, salvo specifiche eccezioni residuali.

Con risoluzione nr. 184/2002, l'Agenzia delle Entrate ricorda (rif. circolare nr. 121/1998) che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono quindi essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate).

Ne consegue che la condizione a cui è subordinata la detrazione per i lavori di ristrutturazione da parte del coniuge è quella della convivenza, che deve risultare soddisfatta già al momento dell'avvio dei lavori (dichiarazione di inizio lavori o, ove prevista, comunicazione al Comune).

In conclusione, la moglie che, al momento dell'inizio dei lavori, si trova nello stato di famiglia dei genitori non può essere ritenuta convivente con il marito residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione. Pertanto, nulla può detrarsi in sede di dichiarazione dei redditi. Si consiglia, nei casi dubbi, di verificare la propria situazione con un professionista abilitato, anche alla luce delle eventuali novità introdotte dalle più recenti Leggi di Bilancio.

Domande frequenti

No, il coniuge non convivente non può detrarre le spese di ristrutturazione dell'immobile dell'altro coniuge. La normativa prevede che la detrazione spetti al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile, e tale condizione di convivenza deve essere soddisfatta già al momento dell'avvio dei lavori.
La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia al momento dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. Se il coniuge risulta ancora nello stato di famiglia dei propri genitori, non è considerato convivente con il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori, e quindi non ha diritto alla detrazione.
Le fatture devono essere intestate al familiare convivente che sostiene le spese e che intende usufruire della detrazione. Inoltre, i bonifici di pagamento devono essere eseguiti dallo stesso soggetto che richiede la detrazione, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione nr. 184/2002.
La detrazione per ristrutturazione edilizia è attualmente pari al 50% delle spese sostenute, su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 rate annuali uguali. Per interventi antisismici su immobili in zone ad alta pericolosità sismica adibiti ad abitazione principale o attività produttive è prevista una misura elevata al 65%.
No, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la condizione di convivenza deve essere soddisfatta già al momento dell'avvio dei lavori e non successivamente. Se la convivenza si instaura solo dopo l'inizio dei lavori, il familiare non potrà beneficiare della detrazione per le spese sostenute.