Detrazione su impianto d'allarme

Dovrò effettuare delle sostituzioni all'impianto d'allarme del mio appartamento installando un nuovo radar volumetrico. Visto che dovrò sostenere un costo considerevole, potrò beneficiare del bonus casa del 50 per cento?

 

La detrazione del 50% (art. 16-bis del Tuir e art. 1, co. 74, lett. c), della Legge nr. 208/2015) si applica anche ai lavori finalizzati ad impedire l'intrusione ovvero l'esecuzione di atti illeciti di terzi, quali l'installazione di impianti d'allarme su edifici residenziali esistenti, dunque già accatastati (Agenzia Entrate circ. 13 del 6 febbraio 2001).

 

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato con bonifico bancario o postale e in dichiarazione dei redditi (quadro RB) devono essere inseriti anche gli estremi catastali del fabbricato.

 

È bene sottolineare che la detrazione può essere goduta anche nei casi di integrale sostituzione di impianti d'allarme preesistenti non più funzionanti, ovvero di integrazione di impianto preesistente con nuovi apparati (es. un radar volumetrico).

 

Nel caso in cui l'intervento riguarda un impianto già esistente, per cui è in corso la detrazione del 50%, questa prosegue sino ad esaurimento delle 10 rate e ad essa si cumula la detrazione dei costi di integrazione successivamente sostenuti per il medesimo impianto.

Domande frequenti

Sì, la detrazione del 50% prevista dall'art. 16-bis del Tuir si applica anche all'installazione di impianti d'allarme, inclusi i radar volumetrici, su edifici residenziali esistenti già accatastati. Questa agevolazione riguarda i lavori finalizzati a impedire intrusioni o atti illeciti di terzi.
Il pagamento delle fatture relative all'impianto d'allarme deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale dedicato, indicando nella causale il riferimento normativo. In sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RB, è necessario inserire anche gli estremi catastali del fabbricato oggetto dell'intervento.
Sì, la detrazione è fruibile anche nei casi di sostituzione integrale di impianti d'allarme preesistenti che non sono più funzionanti, oltre che per l'integrazione di un impianto già esistente con nuovi apparati come un radar volumetrico. In entrambi i casi si ha diritto al beneficio fiscale del 50%.
Sì, nel caso in cui sia già in corso una detrazione del 50% per un impianto d'allarme preesistente, questa continua fino all'esaurimento delle 10 rate annuali previste. I costi sostenuti successivamente per integrare il medesimo impianto danno diritto a una detrazione aggiuntiva che si cumula con quella in corso.
La detrazione del 50% per l'installazione o la sostituzione di impianti d'allarme viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Ogni intervento aggiuntivo o integrativo successivo genera una nuova serie di 10 rate che si cumula con le eventuali detrazioni già in corso per lo stesso impianto.