Nella prima casa in cui si eseguono lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica, con pagamenti effettuati tramite bonifico parlante, è possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. Occorre distinguere con attenzione i diversi interventi per applicare correttamente le detrazioni e le aliquote IVA.
Detrazione per il rifacimento della pavimentazione
I lavori di ristrutturazione non qualificabili come interventi per il risparmio energetico, come il rifacimento della pavimentazione, godono della detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazioni, art. 16-bis del TUIR, DPR 917/1986), e non delle detrazioni previste per la riqualificazione energetica.
Cumulo delle detrazioni per interventi contestuali
Nel caso in cui si concretizzi un contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, si prospetta il cumulo delle detrazioni:
- le spese di riqualificazione energetica (Ecobonus), a patto che rispettino i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente (valori di trasmittanza termica stabiliti dai decreti attuativi), godono attualmente della detrazione del 50% per la maggior parte degli interventi, ai sensi della normativa in vigore dal 2024 (Legge di Bilancio 2024, L. 213/2023);
- i lavori di ristrutturazione edilizia (nel limite di 96.000 euro) beneficiano della detrazione del 50% (art. 16-bis del TUIR).
Nota bene: Le aliquote delle detrazioni energetiche sono soggette a variazioni annuali. Si consiglia di verificare la normativa aggiornata o consultare un professionista prima di avviare i lavori, in quanto le Leggi di Bilancio successive al 2023 hanno modificato le percentuali applicabili in base alla tipologia di intervento e all'anno di sostenimento della spesa.
Non cumulabilità delle agevolazioni per le stesse spese
Il principio di non cumulabilità rimane invariato: per le medesime spese non è possibile beneficiare contemporaneamente della detrazione per riqualificazione energetica e di quella per ristrutturazione edilizia. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 36/2007 e circ. n. 152/2007), il contribuente può scegliere, limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica realizzati contestualmente a lavori di ristrutturazione, quale agevolazione applicare, a condizione che:
- non abbia già beneficiato della detrazione del 50% per le medesime spese;
- l'impresa specifichi in fattura le spese relative agli interventi per il risparmio energetico separatamente da quelle di ristrutturazione edilizia.
Aliquota IVA per la pavimentazione
Per quanto riguarda l'aliquota IVA, considerato che gli appalti per la manutenzione di fabbricati residenziali prevedono l'applicazione dell'IVA al 10% (art. 7-ter, co. 1, lett. a), DPR 633/72 e successive modificazioni), occorre effettuare una distinzione:
- l'acquisto della pavimentazione (a carico dell'impresa), costituendo semilavorato edile, è soggetto all'aliquota del 22% (art. 16, DPR 633/72);
- l'appalto per la posa in opera prevede per il cliente l'applicazione dell'IVA al 10%.
In ogni caso, anche l'IVA, incidendo sul cliente finale, concorre alla base di calcolo della detrazione fiscale del 50%.