Detrazioni per riqualificazione energetica

Nella prima casa in cui si eseguono lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica, con pagamenti effettuati tramite bonifico parlante, è possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. Occorre distinguere con attenzione i diversi interventi per applicare correttamente le detrazioni e le aliquote IVA.

Detrazione per il rifacimento della pavimentazione

I lavori di ristrutturazione non qualificabili come interventi per il risparmio energetico, come il rifacimento della pavimentazione, godono della detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazioni, art. 16-bis del TUIR, DPR 917/1986), e non delle detrazioni previste per la riqualificazione energetica.

Cumulo delle detrazioni per interventi contestuali

Nel caso in cui si concretizzi un contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, si prospetta il cumulo delle detrazioni:

  • le spese di riqualificazione energetica (Ecobonus), a patto che rispettino i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente (valori di trasmittanza termica stabiliti dai decreti attuativi), godono attualmente della detrazione del 50% per la maggior parte degli interventi, ai sensi della normativa in vigore dal 2024 (Legge di Bilancio 2024, L. 213/2023);
  • i lavori di ristrutturazione edilizia (nel limite di 96.000 euro) beneficiano della detrazione del 50% (art. 16-bis del TUIR).

Nota bene: Le aliquote delle detrazioni energetiche sono soggette a variazioni annuali. Si consiglia di verificare la normativa aggiornata o consultare un professionista prima di avviare i lavori, in quanto le Leggi di Bilancio successive al 2023 hanno modificato le percentuali applicabili in base alla tipologia di intervento e all'anno di sostenimento della spesa.

Non cumulabilità delle agevolazioni per le stesse spese

Il principio di non cumulabilità rimane invariato: per le medesime spese non è possibile beneficiare contemporaneamente della detrazione per riqualificazione energetica e di quella per ristrutturazione edilizia. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 36/2007 e circ. n. 152/2007), il contribuente può scegliere, limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica realizzati contestualmente a lavori di ristrutturazione, quale agevolazione applicare, a condizione che:

  • non abbia già beneficiato della detrazione del 50% per le medesime spese;
  • l'impresa specifichi in fattura le spese relative agli interventi per il risparmio energetico separatamente da quelle di ristrutturazione edilizia.

Aliquota IVA per la pavimentazione

Per quanto riguarda l'aliquota IVA, considerato che gli appalti per la manutenzione di fabbricati residenziali prevedono l'applicazione dell'IVA al 10% (art. 7-ter, co. 1, lett. a), DPR 633/72 e successive modificazioni), occorre effettuare una distinzione:

  • l'acquisto della pavimentazione (a carico dell'impresa), costituendo semilavorato edile, è soggetto all'aliquota del 22% (art. 16, DPR 633/72);
  • l'appalto per la posa in opera prevede per il cliente l'applicazione dell'IVA al 10%.

In ogni caso, anche l'IVA, incidendo sul cliente finale, concorre alla base di calcolo della detrazione fiscale del 50%.

Domande frequenti

Il rifacimento della pavimentazione rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia e non è qualificabile come intervento per il risparmio energetico, pertanto beneficia della detrazione del 50% e non del 65%. La spesa deve rientrare nel limite massimo di 96.000 euro previsto dall'art. 16-bis del TUIR. Anche l'IVA pagata concorre alla base di calcolo della detrazione fiscale del 50%.
Sì, nel caso di interventi contestuali di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia su un fabbricato residenziale è possibile cumulare le due detrazioni, a condizione che le spese siano distinte e riferite a interventi diversi. Le spese di riqualificazione energetica godono del 65% (nel rispetto dei valori di trasmittanza del DM 11 marzo 2011), mentre quelle di ristrutturazione edilizia beneficiano del 50%. Il contribuente non può però applicare entrambe le detrazioni alle medesime spese.
Il contribuente può optare per la detrazione del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica solo se non ha già beneficiato della detrazione del 50% per le stesse spese. Inoltre, è necessario che l'impresa esecutrice specifichi in fattura separatamente le spese relative agli interventi per il risparmio energetico rispetto a quelle di ristrutturazione edilizia. Questo è quanto chiarito dalla circolare n. 152/2007 dell'Agenzia delle Entrate.
È necessario distinguere tra l'acquisto del materiale e la posa in opera: la pavimentazione acquistata dall'impresa, in quanto semilavorato edile, è soggetta all'aliquota IVA ordinaria del 22% ai sensi dell'art. 16 del DPR 633/72. La posa in opera, invece, rientrando negli appalti per la manutenzione di fabbricati residenziali, beneficia dell'aliquota agevolata del 10%. In entrambi i casi, l'IVA pagata dal cliente finale concorre alla base di calcolo della detrazione del 50%.
No, il DM 19 febbraio 2007 stabilisce espressamente la non cumulabilità della detrazione del 55%-65% per la riqualificazione energetica con altre agevolazioni previste per i medesimi interventi, come la detrazione IRPEF del 36%-50%. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/2007, ha confermato che il contribuente può beneficiare esclusivamente di una singola agevolazione per le stesse spese. È quindi fondamentale scegliere quale detrazione applicare prima di effettuare i pagamenti.