Dichiarazione integrativa e accertamento

Ho presentato una dichiarazione integrativa: come si calcolano i termini per l'accertamento?

Le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori ed omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggior o di un minor reddito, o comunque di un maggior o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggior o di un minor credito. La correzione avviene mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione da correggere, entro i termini stabiliti dall'art. 43 del DPR nr. 600/1973 (come novellato dalla Legge nr. 208/2015).

La dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore) può essere presentata entro il termine di accertamento, ossia entro il 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria (art. 5, comma 1 lett. a), D.L. nr. 193/2016, che ha modificato i co. 8 e 8-bis del DPR nr. 322/1998).

Ai sensi della lettera b) del co. 640 della Legge nr. 190/2014 (così come modificato dal co. 2 art. 5 del D.L. nr. 193/2016), i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del DPR nr. 600/1973 nonché all'art. 57 del DPR nr. 633/72 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, quindi, i termini per l'accertamento decorrono dall'anno in cui questa è stata presentata, ma esclusivamente con riferimento agli elementi modificati.

Esempio pratico: per il modello REDDITI relativo all'anno d'imposta 2020, presentato entro il 30/11/2021, viene presentata nel 2022 una dichiarazione integrativa a sfavore che aggiunge alcuni redditi non indicati. Fatte salve le sanzioni applicabili per l'infedele dichiarazione (con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per ridurle), i termini di accertamento risultano i seguenti:

  • 31 dicembre 2027: accertamento sui maggiori redditi dichiarati in sede di integrativa
  • 31 dicembre 2026: accertamento per tutti gli altri elementi indicati nella dichiarazione originaria

Si ricorda che, in caso di dichiarazione integrativa presentata spontaneamente prima di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. nr. 472/1997) per beneficiare di una riduzione delle sanzioni, la cui misura dipende dal tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Domande frequenti

La dichiarazione integrativa, sia a favore che a sfavore del contribuente, può essere presentata entro il termine di accertamento, ovvero entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Questo termine è stato esteso dal 4° al 5° anno grazie alle modifiche introdotte dal D.L. nr. 193/2016.
In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, i termini per l'accertamento decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa stessa, ma solo limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. Per tutti gli altri elementi non modificati, i termini di accertamento continuano a decorrere dalla dichiarazione originaria.
Per gli elementi oggetto di integrazione, il termine di accertamento riparte dalla presentazione della dichiarazione integrativa, mentre per gli elementi non toccati dall'integrazione rimane valido il termine originario calcolato dalla dichiarazione iniziale. Questo principio è stabilito dalla lettera b) del co. 640 della Legge nr. 190/2014, come modificato dall'art. 5 del D.L. nr. 193/2016.
Tramite la dichiarazione integrativa è possibile correggere errori e omissioni di qualsiasi tipo, inclusi quelli che hanno determinato l'indicazione di un maggiore o minore reddito, un maggiore o minore debito d'imposta, oppure un maggiore o minore credito. La correzione può avvenire sia a favore che a sfavore del contribuente, utilizzando i modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta di riferimento.
La presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore, ad esempio per aggiungere redditi non dichiarati, non esime il contribuente dalle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione. Tuttavia, la presentazione spontanea dell'integrativa può essere considerata in sede di valutazione della condotta del contribuente, e in alcuni casi è possibile beneficiare del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.