Ho presentato una dichiarazione integrativa: come si calcolano i termini per l'accertamento?
Le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori ed omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggior o di un minor reddito, o comunque di un maggior o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggior o di un minor credito. La correzione avviene mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione da correggere, entro i termini stabiliti dall'art. 43 del DPR nr. 600/1973 (come novellato dalla Legge nr. 208/2015).
La dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore) può essere presentata entro il termine di accertamento, ossia entro il 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria (art. 5, comma 1 lett. a), D.L. nr. 193/2016, che ha modificato i co. 8 e 8-bis del DPR nr. 322/1998).
Ai sensi della lettera b) del co. 640 della Legge nr. 190/2014 (così come modificato dal co. 2 art. 5 del D.L. nr. 193/2016), i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del DPR nr. 600/1973 nonché all'art. 57 del DPR nr. 633/72 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.
In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, quindi, i termini per l'accertamento decorrono dall'anno in cui questa è stata presentata, ma esclusivamente con riferimento agli elementi modificati.
Esempio pratico: per il modello REDDITI relativo all'anno d'imposta 2020, presentato entro il 30/11/2021, viene presentata nel 2022 una dichiarazione integrativa a sfavore che aggiunge alcuni redditi non indicati. Fatte salve le sanzioni applicabili per l'infedele dichiarazione (con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per ridurle), i termini di accertamento risultano i seguenti:
- 31 dicembre 2027: accertamento sui maggiori redditi dichiarati in sede di integrativa
- 31 dicembre 2026: accertamento per tutti gli altri elementi indicati nella dichiarazione originaria
Si ricorda che, in caso di dichiarazione integrativa presentata spontaneamente prima di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. nr. 472/1997) per beneficiare di una riduzione delle sanzioni, la cui misura dipende dal tempo trascorso dalla commissione della violazione.