Mi sono trasferito da poco in America per cercare un lavoro che mi possa consentire di pagare anche qualche debito tributario. Mi chiedo dove l'Agenzia delle Entrate-Riscossione mi può notificare le eventuali cartelle di pagamento?
È importante sapere che Equitalia è stata soppressa il 1° luglio 2017 e le sue funzioni sono state trasferite all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il trasferimento all'estero non consente di sfuggire agli obblighi tributari italiani.
Per la notifica all'estero degli atti di riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve operare nel rispetto della Convenzione internazionale di Strasburgo del 24 novembre 1977 per i paesi extra-UE come gli Stati Uniti. In pratica:
- l'agente della riscossione deve spedire l'atto in duplice copia e con traduzione in lingua inglese, direttamente alla nostra Rappresentanza diplomatica-consolare nel luogo di residenza del destinatario;
- l'ufficio consolare provvede alla notifica (secondo la prassi consentita dall'ordinamento locale) e restituisce all'agente della riscossione una copia dell'atto con la relata di notifica.
Per i paesi membri dell'Unione Europea, si applicano invece i Regolamenti UE in materia di cooperazione amministrativa (in particolare il Regolamento UE n. 1189/2011 e la Direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti), che prevedono meccanismi di notifica e recupero dei crediti fiscali tra Stati membri.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, a seguito della riforma della giustizia tributaria attuata con D.Lgs. 130/2022) ha aclarato che in violazione di tale procedura, viene meno "... il raggiungimento dell'obiettivo di conferma di conoscenza da parte del contribuente del suo debito fiscale".
Pertanto, il ricorso del contribuente è stato accolto poiché l'agente della riscossione non ha esibito alcun documento che "attesti e comprovi l'esatta procedura seguita prevista dalla sopraccitata convenzione di Strasburgo per le notifiche di questi atti al di fuori dei paesi della C.E." (CTR Lombardia nr. 4803/2016). Questo principio rimane valido e applicabile anche nel quadro normativo attuale.
Consiglio pratico: Se hai ricevuto una cartella di pagamento mentre risiedi all'estero e ritieni che la notifica non sia avvenuta correttamente, è fondamentale rivolgersi a un professionista tributarista per valutare la possibilità di impugnare l'atto entro i termini di legge.