Equitalia ti segue anche all'estero

Mi sono trasferito da poco in America per cercare un lavoro che mi possa consentire di pagare anche qualche debito tributario. Mi chiedo dove l'Agenzia delle Entrate-Riscossione mi può notificare le eventuali cartelle di pagamento?

È importante sapere che Equitalia è stata soppressa il 1° luglio 2017 e le sue funzioni sono state trasferite all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il trasferimento all'estero non consente di sfuggire agli obblighi tributari italiani.

Per la notifica all'estero degli atti di riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve operare nel rispetto della Convenzione internazionale di Strasburgo del 24 novembre 1977 per i paesi extra-UE come gli Stati Uniti. In pratica:

  • l'agente della riscossione deve spedire l'atto in duplice copia e con traduzione in lingua inglese, direttamente alla nostra Rappresentanza diplomatica-consolare nel luogo di residenza del destinatario;
  • l'ufficio consolare provvede alla notifica (secondo la prassi consentita dall'ordinamento locale) e restituisce all'agente della riscossione una copia dell'atto con la relata di notifica.

Per i paesi membri dell'Unione Europea, si applicano invece i Regolamenti UE in materia di cooperazione amministrativa (in particolare il Regolamento UE n. 1189/2011 e la Direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti), che prevedono meccanismi di notifica e recupero dei crediti fiscali tra Stati membri.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, a seguito della riforma della giustizia tributaria attuata con D.Lgs. 130/2022) ha aclarato che in violazione di tale procedura, viene meno "... il raggiungimento dell'obiettivo di conferma di conoscenza da parte del contribuente del suo debito fiscale".

Pertanto, il ricorso del contribuente è stato accolto poiché l'agente della riscossione non ha esibito alcun documento che "attesti e comprovi l'esatta procedura seguita prevista dalla sopraccitata convenzione di Strasburgo per le notifiche di questi atti al di fuori dei paesi della C.E." (CTR Lombardia nr. 4803/2016). Questo principio rimane valido e applicabile anche nel quadro normativo attuale.

Consiglio pratico: Se hai ricevuto una cartella di pagamento mentre risiedi all'estero e ritieni che la notifica non sia avvenuta correttamente, è fondamentale rivolgersi a un professionista tributarista per valutare la possibilità di impugnare l'atto entro i termini di legge.

Domande frequenti

Per notificare atti di riscossione a contribuenti residenti negli Stati Uniti, l'agente della riscossione deve seguire la Convenzione internazionale di Strasburgo del 24 novembre 1977. In pratica, deve spedire l'atto in duplice copia con traduzione in lingua inglese alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo di residenza del destinatario, che provvederà alla notifica secondo le norme locali.
Se la procedura di notifica non viene rispettata, la notifica è nulla e il contribuente può impugnarla con successo davanti alle commissioni tributarie. La CTR Lombardia, con sentenza n. 4803/2016, ha accolto il ricorso di un contribuente proprio perché l'agente della riscossione non aveva esibito documenti attestanti il rispetto della procedura prevista dalla Convenzione di Strasburgo.
L'ufficio consolare italiano nel paese di residenza del contribuente riceve l'atto dall'agente della riscossione e provvede alla notifica secondo la prassi consentita dall'ordinamento locale. Successivamente restituisce all'agente della riscossione una copia dell'atto corredata dalla relata di notifica, che costituisce prova dell'avvenuta notifica.
No, trasferirsi all'estero non consente di sfuggire ai debiti tributari italiani. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) ha strumenti legali per notificare gli atti di riscossione anche ai contribuenti residenti fuori dall'Italia, attraverso le convenzioni internazionali e le rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel mondo.
Dalla sentenza citata emerge che la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 viene applicata specificamente per le notifiche destinate a paesi al di fuori dell'Unione Europea. Per i paesi UE esistono infatti regolamenti comunitari specifici che disciplinano la cooperazione amministrativa e la notifica degli atti tra Stati membri.