Estimi catastali: norma legittima ma la revisione va motivata

La Corte Costituzionale rigetta la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma di revisione degli estimi catastali. Rimane però l'obbligo di motivazione


 

In materia di estimi catastali, la Corte Costituzionale, con sentenza nr. 249 depositata in cancelleria  venerdì 1 dicembre 2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con l’ordinanza del 16 dicembre 2016 (in G.U. n. 24 dell’anno 2017).

 

In particolare, la Corte Costituzionale ha escluso il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione perché la censura non è riferibile alla previsione della norma ma è ricollegabile a circostanze contingenti e cioè la maggiore o minore sollecitudine del Comune di riferimento nell'avanzare l’istanza di revisione degli estimi catastali.

 

La Corte Costituzionale ha, inoltre, escluso la violazione dell’art. 53 della Costituzione perché le tariffe di estimo e le rendite catastali non sono atti di imposizione tributaria ed i criteri per la loro determinazione non sono irragionevoli.

 

Infine, secondo i giudici costituzionali, non c’è violazione dell’art. 97 della Costituzione perché ogni riforma normativa, per la sua portata innovativa, è potenzialmente idonea a suscitare reazioni da parte dei destinatari e ciò evidentemente rientra nella fisiologia dell’ordinamento giudiziario.

 

Pur rigettando le questioni di incostituzionalità come sopra esposte succintamente, la Corte Costituzionale ha però ribadito il principio che la natura e le modalità dell’operazione di revisione catastale enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

 

Obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto, perciò, in maniera puntuale e rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento e metterlo, di conseguenza, nelle condizioni di poter efficacemente esercitare il proprio diritto di difesa.

 

Questi principi, per quanto riguarda l’obbligo di una precisa e rigorosa motivazione, sono stati ultimamente ripresi dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con l’ordinanza n. 22900 del 29 settembre 2017, che ha precisato che la motivazione dell’avviso di accertamento catastale deve essere specifica ed articolata, così come deciso dalla CTP di Lecce e dalla CTR Puglia (sezione staccata di Lecce), che hanno annullato gli accertamenti massivi di revisione degli estimi catastali dell’Agenzia del Territorio di Lecce.

 

A questo punto, si può dire che anche la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, con le succitate sentenze, hanno confermato le corrette sentenze dei giudici leccesi.

 

Scarica la sentenza Corte Costituzionale sen 249 01_12_17

(articolo a cura avv. Maurizio Villani - Tributarista in Lecce e Patrocinante in Cassazione)

Domande frequenti

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 249 depositata il 1° dicembre 2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 sugli estimi catastali. Ha escluso la violazione degli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, confermando la legittimità della norma che consente la revisione degli estimi catastali su istanza dei Comuni.
La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) perché le tariffe di estimo e le rendite catastali non costituiscono atti di imposizione tributaria in senso stretto. Inoltre, i criteri utilizzati per la loro determinazione non sono stati ritenuti irragionevoli dai giudici costituzionali.
La Corte Costituzionale ha ribadito che la revisione catastale impone un obbligo di motivazione puntuale e rigorosa, che deve indicare gli elementi che hanno concretamente interessato la specifica microzona incidendo sul classamento della singola unità immobiliare. Tale obbligo è finalizzato a garantire al contribuente la conoscenza delle ragioni del provvedimento e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 22900 del 29 settembre 2017 ha precisato che la motivazione dell'avviso di accertamento catastale deve essere specifica e articolata. Questo principio è in linea con le sentenze della CTP di Lecce e della CTR Puglia, che avevano già annullato gli accertamenti massivi di revisione degli estimi catastali dell'Agenzia del Territorio di Lecce per carenza di motivazione.
Sì, il contribuente ha pieno diritto di impugnare un provvedimento di revisione catastale che non contenga una motivazione specifica e articolata sugli elementi che hanno giustificato la modifica del classamento della propria unità immobiliare. Sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione hanno confermato che la mancanza di una motivazione puntuale e rigorosa costituisce un vizio del provvedimento, come dimostrato dai casi in cui i giudici leccesi hanno annullato accertamenti massivi privi di adeguata motivazione.