Ho un figlio che affitta (cedolare secca) un suo appartamento, mentre mia figlia è un'estetista nel nuovo regime forfettario. I loro redditi sono considerati ai fini del calcolo del limite per i "familiari a carico"?
L'art. 12 co. 2 del TUIR stabilisce che un familiare, per essere fiscalmente a carico, deve aver conseguito un reddito annuo non superiore ai 2.840,51 euro. Per i figli di età fino a 24 anni, tale soglia è elevata a 4.000 euro. Il reddito da considerare è riferito all'anno precedente.
Nota bene: A partire dal 1° marzo 2022, con l'introduzione dell'Assegno Unico Universale (D.Lgs. 230/2021), le detrazioni fiscali per figli a carico previste dall'art. 12 TUIR sono state soppresse per i figli di età inferiore a 21 anni. Le detrazioni per figli a carico rimangono applicabili solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni. L'Assegno Unico Universale è erogato direttamente dall'INPS e sostituisce le precedenti detrazioni per i figli minori e per quelli fino a 21 anni.
E' bene ricordare che sono considerati a carico (co. 2 ex art.12 e art. 433 cod. civ.):
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (in quanto non inteso familiare)
- i figli compresi quelli riconosciuti, adottivi o affidati (con le precisazioni sopra indicate sull'Assegno Unico Universale)
- i genitori e suoceri
- generi e nuore
- fratelli e sorelle
E' condizione fondamentale che ci sia quantomeno la stessa residenza anagrafica.
Tuttavia, nel caso di un familiare a carico per effetto del reddito sotto-soglia relativo nell'anno precedente che supera, invece, tale limite nell'anno in corso, non può considerarsi fiscalmente a carico. Pertanto, l'eventuale detrazione effettiva dovrà essere restituita in sede di dichiarazione dei redditi.
Inoltre, il reddito annuo complessivo da confrontare con il limite dei 2.840,51 euro (o 4.000 euro per figli fino a 24 anni) deve essere inteso al lordo degli oneri deducibili (es. contributi previdenziali, piani pensionistici, le offerte e le liberalità, spese assistenza portatori di handicap, assegni periodici di mantenimento del coniuge, i contributi versati per i collaboratori domestici, ecc.).
Pertanto, se un soggetto ha un reddito lordo di 5.000 euro e ha versato contributi in un piano di previdenza integrativa (onere deducibile) per 4.000 euro, ha un reddito netto imponibile di 1.000 euro, ma non può essere considerato fiscalmente a carico in quanto il reddito complessivo (5.000 euro) supera il limite dei 2.840,51 euro.
Nel calcolo del suddetto limite si considerano anche i seguenti redditi:
- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti in Italia ("lavoratori frontalieri");
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei "minimi");
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario;
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Sono esclusi dal computo del limite, invece:
- i redditi esenti
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (ad eccezione di cedolare secca e regimi forfettari/minimi, espressamente inclusi)
- i redditi assoggettati a tassazione separata (Agenzia Entrate circ. 55/2002 par. 1).
Pertanto, i redditi derivanti da attività d'impresa o professione (anche in regimi di tassazione sostitutiva come il regime forfettario) ed i redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca, sono annoverati tra i redditi che concorrono alla verifica del limite per cui il familiare è ritenuto fiscalmente a carico. Nel caso esposto nella domanda, sia il reddito da cedolare secca del figlio sia il reddito da regime forfettario della figlia estetista devono essere considerati ai fini della verifica del superamento della soglia.