FAQ: rottamazione cartelle Equitalia

FAQ: Rottamazione delle cartelle – Definizione agevolata (Guida aggiornata 2024-2025)

Nota informativa: Equitalia è stata soppressa il 1° luglio 2017. Da quella data, la riscossione dei tributi è gestita da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Le informazioni di seguito sono aggiornate alla Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, commi 231-252), con successive proroghe disposte da provvedimenti normativi del 2024.

La definizione agevolata consente ai contribuenti di ottenere una riduzione delle somme da pagare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eliminando sanzioni e interessi di mora.

1) Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata attuale?

La Rottamazione-quater si applica ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sono inclusi i debiti fiscali, i contributi previdenziali e le multe stradali rientranti in tale arco temporale.

2) Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Bisogna presentare una domanda di adesione attraverso il portale ufficiale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure tramite gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dopo l'adesione, l'Agenzia comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute e invia i relativi bollettini di pagamento.

3) Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Le scadenze variano in base alla normativa vigente e alle eventuali proroghe disposte dal legislatore. Si consiglia di verificare sempre le scadenze aggiornate sul sito ufficiale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o di rivolgersi a un consulente fiscale, poiché le date sono soggette a modifiche normative frequenti.

4) Dove si può presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata?

La domanda può essere presentata online tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (con autenticazione SPID, CIE o CNS), oppure consegnata fisicamente presso gli sportelli territoriali. È anche possibile inviarla tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi indicati sul sito ufficiale.

5) Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?

Chi aderisce paga l'importo residuo del debito originario (capitale e rimborso spese) senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e gli interessi di dilazione. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge, ma rimane dovuta la sanzione principale.

6) Si paga in un'unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?

È possibile pagare sia in un'unica soluzione sia a rate. La Rottamazione-quater prevede fino a un massimo di 18 rate dilazionate in 5 anni, con le prime due rate di importo pari al 10% del totale dovuto. Le scadenze esatte vengono comunicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite apposita comunicazione e bollettini di pagamento.

7) Chi ha già un piano di rateizzazione può comunque aderire alle agevolazioni previste?

Sì, è possibile aderire alla definizione agevolata anche in presenza di un piano di rateizzazione in corso. È necessario rispettare le condizioni previste dalla normativa vigente; si consiglia di verificare la propria posizione direttamente sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o presso uno sportello.

8) Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?

Chi non paga le rate stabilite, paga in misura ridotta o paga in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza previsti), perde i benefici della definizione agevolata. Gli importi già versati vengono comunque trattenuti e conteggiati come acconto sull'importo complessivamente dovuto, senza possibilità di rimborso.

9) Chi ha un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può richiedere la definizione agevolata?

Sì, è possibile aderire anche in presenza di contenziosi in corso. Tuttavia, per le cartelle oggetto della definizione agevolata, il contribuente deve rinunciare espressamente ai giudizi pendenti relativi a quelle specifiche posizioni debitorie.

10) Come e dove si può pagare?

Il pagamento può essere effettuato tramite domiciliazione bancaria (addebito diretto), bollettini precompilati (pagabili presso banche, uffici postali, tabaccherie abilitate, home banking e sportelli ATM abilitati) oppure direttamente presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. È disponibile anche il pagamento online tramite il portale ufficiale.

Per informazioni aggiornate e personalizzate sulla propria situazione debitoria, si consiglia di consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o di rivolgersi a un professionista fiscale abilitato.

Domande frequenti

La definizione agevolata si applica ai carichi affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015. Sono escluse le somme non rientranti in questo arco temporale, pertanto è necessario verificare la data di affidamento della propria cartella prima di procedere con la domanda di adesione.
Chi aderisce alla rottamazione paga l'importo residuo del debito originario senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, il risparmio riguarda gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge, ma non la sanzione principale.
Sì, è possibile pagare sia in un'unica soluzione sia a rate, con un massimo di 4 rate consentite. Le prime tre rate devono essere versate entro il 15 dicembre 2017 e la quarta entro il 15 marzo 2018, rispettando i bollettini inviati da Equitalia.
Il mancato pagamento, il pagamento parziale o il pagamento in ritardo di anche una sola rata comporta la perdita di tutti i benefici previsti dalla definizione agevolata. Gli importi già versati vengono comunque trattenuti e conteggiati come acconto sul debito complessivo originariamente dovuto.
Chi ha già un piano di rateizzazione può aderire alla definizione agevolata, a condizione di aver pagato integralmente tutte le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016. Chi ha un contenzioso in corso può anch'esso aderire, ma deve dichiarare espressamente di rinunciare ai contenziosi relativi alle cartelle oggetto della rottamazione.