Fatturazione elettronica: obbligo per tutti dal 2019

Fatturazione elettronica: obbligo in vigore per tutti dal 2019 (aggiornato al 2026)

La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, pienamente operativo dal 1° gennaio 2019 per la quasi totalità dei soggetti IVA. Nel corso degli anni successivi la normativa si è ulteriormente evoluta, estendendo l'obbligo anche alle categorie inizialmente escluse.

Introduzione graduale dell'obbligo

L'obbligo è stato introdotto in modo progressivo:

  • Dal 1° luglio 2018: per le cessioni di benzina o gasolio destinati a carburanti per motori e per le prestazioni rese da subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nell'ambito di contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione.
  • Dal 1° gennaio 2019: estensione a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese (B2B) e verso i consumatori finali (B2C).

Aggiornamento sul regime forfettario (2022-2024)

Inizialmente, i soggetti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) e in regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) erano esonerati dall'obbligo. Tuttavia, la normativa è successivamente cambiata:

  • Dal 1° luglio 2022: obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell'anno precedente.
  • Dal 1° gennaio 2024: obbligo esteso a tutti i soggetti in regime forfettario, indipendentemente dal volume di ricavi. Restano esclusi solo i soggetti in regime di vantaggio (ex minimi) con i requisiti previsti dalla legge.

Il Sistema di Interscambio (SdI)

Tutte le fatture elettroniche vengono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate. Il formato obbligatorio è l'XML (FatturaPA). Il SdI verifica la correttezza formale della fattura, la recapita al destinatario e fornisce le relative ricevute di consegna o notifiche di scarto.

Semplificazioni contabili

Per i soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni e per le imprese in regime di contabilità semplificata sono previste semplificazioni amministrative e contabili. In particolare, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le fatture transitino correttamente attraverso il SdI.

Obiettivi della fatturazione elettronica

L'obbligo di fatturazione elettronica persegue i seguenti obiettivi:

  • Contrasto all'evasione fiscale e alle frodi IVA: l'Agenzia delle Entrate dispone in tempo reale di tutte le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute, potendo effettuare controlli automatici sulla corrispondenza tra IVA dichiarata, pagata e fatture registrate.
  • Incentivo all'adempimento spontaneo: la maggiore trasparenza e tracciabilità favorisce comportamenti fiscalmente corretti.
  • Digitalizzazione e semplificazione: i processi gestionali delle imprese risultano più efficienti, contribuendo a renderle più competitive.

Conservazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità digitale per almeno 10 anni, secondo le regole del Codice del Consumo e del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale). L'Agenzia delle Entrate offre il servizio gratuito di conservazione a norma attraverso il portale "Fatture e Corrispettivi".

Per approfondire gli adempimenti specifici e le ultime novità normative, ti invitiamo a consultare il tuo commercialista di fiducia o a visitare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti

La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese (B2B) e verso i consumatori finali (B2C) a partire dal 1° gennaio 2019. Prima di tale data, dal 1° luglio 2018, l'obbligo era già stato introdotto in via anticipata per le cessioni di carburanti e per i subappaltatori nei contratti pubblici.
Erano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti in regime di vantaggio (ex minimi) di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, e i soggetti in regime forfettario di cui alla Legge 190/2014. Questi contribuenti potevano continuare a emettere fatture in formato cartaceo o analogico.
Le fatture elettroniche vengono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate. Questo sistema era già in uso per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e con l'estensione del 2019 è diventato il canale obbligatorio per tutti gli scambi commerciali tra soggetti IVA.
Per i soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni e per le imprese in regime di contabilità semplificata erano previste ulteriori semplificazioni contabili e amministrative, definite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, veniva meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972.
L'obiettivo principale è aumentare la capacità dell'amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e le frodi IVA, incentivando al contempo l'adempimento spontaneo. Grazie alla fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate dispone in tempo reale di tutte le informazioni contenute nelle fatture, potendo verificare automaticamente la corrispondenza tra IVA dichiarata, pagata e fatture emesse e ricevute.