Regime Forfettario e Operazioni con l'Estero

I soggetti che adottano il regime (naturale) dei contribuenti forfettari (art. 1 co. 54-89 Legge nr. 190/2014) possono svolte operazioni con l'estero ma con le dovute accortezze. In particolare:


a) alla cessione di beni si applica l'art. 41 co. 2-bis D.L. nr. 331/93 secondo cui la cessione ad un soggetto passivo UE è equiparata ad una cessione nazionale seguendo, perciò, le stesse regole applicate alle cessioni interne (ossia, emissione della fattura/ricevuta senza applicazione dell'IVA).
Perciò, non giunge l'obbligo dell'invio del modello trimestrale INTRA cessioni di beni;


b) agli acquisti di beni si applica l'art. 38 co. 5 lett. c) D.L. nr. 331/93 per cui, nel limite dei 10.000 euro di acquisti all'anno, il cliente forfettario è equiparato al consumatore finale nazionale.
Il venditore comunitario emette, pertanto, fattura applicando l'IVA del suo Paese Ue. Anche in questo caso è previsto l'esonero del modello INTRA acquisti.
Per gli acquisti superiori ai 10.000 euro, si applicano le regole del reverse-charge per cui il contribuente forfettario deve: integrare la fattura di acquisto con l'IVA nazionale da versare entro il giorno 16 del mese successivo senza possibilità di detrazione, compilare il modello INTRA-acquisti;


c) alle prestazioni di servizi resi a soggetti Ue si applicano gli artt. 7-ter e seguenti del DPR nr. 633/72.


Pertanto, il forfettario emette comunque fattura senza esporre l'IVA ma facendo riferimento all'ar.t 7-ter e non all'ex art. co. 54-89 Legge nr. 190/2014.


Qualora si ponesse come committente, il contribuente forfettario è tenuto ad applicare le regole del reverse-charge, ossia: integrare con IVA nazionale la fattura ricevuta che deve essere però versata entro il giorno 16 del mese successivo non potendo operare la detrazione della stessa così come previsto dal regime agevolato applicato; presentare il modello INTRA-servizi.

Domande frequenti

No, grazie all'art. 41 co. 2-bis D.L. 331/93, la cessione di beni a un soggetto passivo UE da parte di un forfettario è equiparata a una cessione nazionale. Di conseguenza, si emette fattura senza IVA e non sussiste l'obbligo di presentare il modello INTRA cessioni di beni.
Superata la soglia dei 10.000 euro annui di acquisti intracomunitari, il contribuente forfettario non è più equiparato al consumatore finale e deve applicare le regole del reverse-charge. Questo comporta l'obbligo di integrare la fattura di acquisto con l'IVA nazionale da versare entro il giorno 16 del mese successivo, senza possibilità di detrazione, e di compilare il modello INTRA acquisti.
Il forfettario che presta servizi a soggetti passivi UE deve emettere fattura senza esporre l'IVA, ma con riferimento agli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72, e non alla normativa del regime forfettario (art. 1 co. 54-89 Legge 190/2014). Questa distinzione normativa è fondamentale per la corretta gestione della fatturazione internazionale.
Quando il forfettario agisce come committente di servizi resi da un soggetto UE, è tenuto ad applicare il meccanismo del reverse-charge, integrando la fattura ricevuta con l'IVA nazionale. L'IVA così determinata deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo e non può essere detratta, poiché il regime forfettario non consente la detrazione dell'IVA; è inoltre obbligatoria la presentazione del modello INTRA servizi.
Il contribuente forfettario che applica il meccanismo del reverse-charge, sia per acquisti di beni intracomunitari oltre soglia sia per prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE, deve versare l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricezione della fattura. È importante sottolineare che tale IVA non è detraibile, rappresentando quindi un costo effettivo per il forfettario.