Il Regime Forfettario: cosa cambia rispetto al passato
Il Regime Forfettario è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la Legge di Stabilità 2015 ed è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, nonché un'aliquota sostitutiva agevolata rispetto a quelle ordinariamente previste.
Con la Legge di Stabilità 2015, il legislatore ha sostituito il regime dei "vecchi minimi" con il nuovo regime agevolato, determinando condizioni di accesso e di permanenza differenti, oltre alla possibilità di beneficiare di alcune agevolazioni. Nel corso degli anni successivi, il regime è stato oggetto di numerose modifiche, le più rilevanti delle quali sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla Legge di Bilancio 2023.
In particolare, la normativa vigente prevede:
- un regime contributivo opzionale agevolato per le imprese, con riduzione del 35% dei contributi INPS;
- modalità di determinazione forfettaria del reddito tramite coefficienti di redditività;
- una soglia di ricavi che il contribuente è obbligato a rispettare per l'accesso e la permanenza nel regime, attualmente fissata a 85.000 euro (innalzata dalla Legge di Bilancio 2023).
Le principali differenze rispetto al regime dei vecchi minimi
Mettendo a confronto i due regimi, si riscontra una prima differenza nell'importo della soglia dei ricavi prevista per l'accesso: nel regime dei vecchi minimi era pari a 30.000 euro, mentre nel regime forfettario attuale la soglia è stata progressivamente elevata fino agli attuali 85.000 euro annui.
La determinazione analitica del reddito, che contraddistingueva il regime dei vecchi minimi, è stata sostituita dalla determinazione forfettaria del reddito, che prevede l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti e la possibilità di dedurre solo gli oneri contributivi previdenziali.
Requisiti di accesso e cause di esclusione
Per accedere al regime forfettario nel 2025-2026 è necessario rispettare i seguenti requisiti principali:
- ricavi o compensi nell'anno precedente non superiori a 85.000 euro;
- spese per lavoro dipendente e assimilato non superiori a 20.000 euro lordi;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato (comprese le pensioni) nell'anno precedente non superiori a 30.000 euro (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato);
- assenza di partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure in s.r.l. con attività riconducibile a quella svolta in regime forfettario.
Inoltre, il regime cessa di applicarsi nell'anno successivo a quello in cui i ricavi superano 85.000 euro, mentre cessa immediatamente nell'anno in corso se i ricavi superano 100.000 euro, con obbligo di applicazione dell'IVA a partire dalle operazioni che determinano il superamento della soglia.
L'aliquota sostitutiva
L'aliquota sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP è pari al 15% sul reddito determinato forfettariamente. Per chi inizia una nuova attività e rispetta determinati requisiti, l'aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni di esercizio dell'attività.
Come cambia il regime contributivo
Per il regime forfettario, il versamento dei contributi INPS viene effettuato sulla base del reddito determinato forfettariamente. Per gli artigiani e i commercianti iscritti alla Gestione IVS è previsto il minimale contributivo con una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.
Le scadenze per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%) sono: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio. La liquidazione dei contributi sul reddito eccedente il minimale avviene invece in sede di dichiarazione dei redditi annuale.
Come richiedere le agevolazioni contributive
Al fine di usufruire delle agevolazioni contributive è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti:
- i soggetti che intraprendono l'esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato devono presentare la domanda in via telematica tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione INPS;
- i soggetti già in attività devono presentarla, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno per beneficiare della riduzione contributiva a partire da quell'anno.
Nota: si consiglia di verificare sempre la normativa vigente aggiornata e di consultare un professionista abilitato, poiché il regime forfettario è soggetto a frequenti modifiche legislative.