L'impresa Familiare: cosa e come

IMPRESA INDIVIDUALE

L'impresa individuale si può considerare, sotto certi aspetti, il modello più semplice d'esercizio di attività imprenditoriale.

art. 2082 codice civile:
"E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi"

Perciò, non vi è alcuna definizione dimensionale-organizzativa dell'attività d'impresa, tant'è che nella suddetta definizione rientrano sia le imprese individuali sia le società (di capitali e di persone).

Il codice civile definisce il contratto di società come il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Ne discende che l'impresa individuale non è altro che la forma naturale di esercizio in proprio dell'attività economica, cioè non in forma societaria. In sintesi l'impresa individuale è un esercizio di attività economica non in forma societaria e con assunzione di responsabilità illimitata da parte dell'imprenditore, cioè da parte di colui che la gestisce.

L'impresa individuale non ha una personalità distinta da quella dell'imprenditore, da ciò derivano molte conseguenze in diversi campi e ambiti. In primo luogo, l'imprenditore individuale risponde per i debiti derivanti dall'esercizio della propria impresa, con tutti i propri beni (presenti e futuri art. 2740 cod. civ.), compresi anche quelli personali. E ciò accade anche nel caso di società di persone in cui i soci rispondono illimitatamente ai debiti della società. E ciò perché le società di persone (Sas, Snc) non hanno una distinta personalità giuridica come accade, invece, nelle società di capitali (Srl, SpA).

Nell'eventualità di apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'imprenditore individuale — procedura che ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), in vigore dal 15 luglio 2022, ha sostituito il previgente istituto del fallimento — sono assunti nell'attivo della procedura tutti i beni dell'imprenditore, ad esclusione di quelli espressamente indicati nell'art. 142 CCII e in particolare:

  • i beni e i diritti di natura strettamente personale;
  • gli assegni aventi carattere alimentare;
  • gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il suo mantenimento e quello della sua famiglia;
  • i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
  • i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 cod. civ.;
  • le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Analoghe conseguenze si verificano per i soci a responsabilità illimitata delle società di persone in caso di apertura della liquidazione giudiziale a loro carico.

IMPRESA FAMILIARE

L'impresa individuale, come detto, vede la persona del solo imprenditore responsabile e titolare a tutti gli effetti.

art. 230-bis codice civile:
"... il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ..."

E' prevista, dunque, la fattispecie dell'impresa familiare, tale da consentire di coinvolgere nell'attività anche i familiari - con un potere decisionale limitato - alle attività straordinarie e senza rischi in termini di responsabilità. I collaboratori familiari non diventano, infatti, imprenditori a loro volta e né possono essere assimilati ai soci illimitatamente responsabili.

Il familiare lavora in modo continuativo nell'impresa familiare, ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Per familiare si intendono (co. 3 art. 230-bis):

  • coniuge
  • parenti entro il terzo grado (figlio/a, nipote, fratello, sorella, zio/a, nonno/a, genitore)
  • affini entro il secondo grado (genero, nuora, cognato e altri parenti del coniuge)

Ai fini fiscali...

Domande frequenti

L'impresa individuale è gestita e controllata da un solo imprenditore, che ne è l'unico titolare e responsabile illimitato. L'impresa familiare, invece, consente di coinvolgere i familiari nell'attività con diritti agli utili e potere decisionale limitato alle attività straordinarie, senza che questi diventino imprenditori o soci illimitatamente responsabili.
Per familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado (come figli, nipoti, fratelli, sorelle, zii e nonni) e gli affini entro il secondo grado (come genero, nuora e cognati). Questi soggetti devono prestare la loro attività lavorativa in modo continuativo nell'impresa familiare per acquisire i diritti previsti dalla norma.
L'imprenditore individuale risponde dei debiti d'impresa con tutti i propri beni presenti e futuri, compresi quelli personali, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile. Questo principio di responsabilità illimitata vale anche per i soci delle società di persone (Snc e Sas), a differenza dei soci delle società di capitali come Srl e SpA.
Il familiare che presta la propria attività lavorativa in modo continuativo ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, alla partecipazione agli utili dell'impresa e ai beni acquistati con essi. Ha inoltre diritto a partecipare agli incrementi dell'azienda, incluso l'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
In caso di fallimento, tutti i beni dell'imprenditore individuale entrano nell'asse fallimentare, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall'art. 46 della Legge fallimentare. Sono esclusi, tra gli altri, i beni strettamente personali, gli assegni alimentari, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento personale e familiare, i beni del fondo patrimoniale e i beni impignorabili per legge.