IMU e pertinenze: il garage deve essere contiguo

IMU e pertinenze: il garage deve essere contiguo

Ai fini IMU, il garage si considera pertinenza dell'abitazione a condizione che sia contiguo. È questo il principio chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15668/2017, tuttora valido e applicabile nell'attuale quadro normativo.

(a cura avv. Maurizio Villani - avv. Lucia Morciano)

Normativa di riferimento aggiornata

L'IMU è stata originariamente introdotta dal D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e anticipata in via sperimentale al 2012 dalla cosiddetta 'manovra Salva Italia' (D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011). La disciplina ha subito una riforma organica e definitiva con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), art. 1, commi 739-783, in vigore dal 1° gennaio 2020, che ha abrogato la precedente normativa e costituisce oggi il riferimento normativo principale.

Con la riforma del 2020 è stata contestualmente abolita la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e la IUC (Imposta Unica Comunale, istituita dalla legge n. 147/2013) nella sua precedente configurazione: rimangono operative solo l'IMU e la TARI (Tassa sui Rifiuti).

La Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pur riferita alla precedente normativa, conserva valore interpretativo su alcuni principi generali ancora applicabili.

Presupposto impositivo (disciplina vigente)

Ai sensi della legge n. 160/2019, l'IMU si applica al possesso di:

  • Fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9;
  • Aree fabbricabili;
  • Terreni agricoli.

L'imposta è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing immobiliare.

Per gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune dell'abitazione principale, l'IMU è applicata nella misura ridotta del 50% dell'aliquota, e il reddito fondiario concorre alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Le pertinenze nell'IMU vigente

La legge n. 160/2019 conferma che le pertinenze dell'abitazione principale beneficiano dello stesso trattamento agevolato dell'abitazione principale, nel limite massimo di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il requisito della contiguità del garage (categoria C/6) con l'abitazione, ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 15668/2017, rimane un elemento qualificante ai fini del riconoscimento del rapporto pertinenziale anche nell'attuale contesto normativo.

Base imponibile e aliquote

La base imponibile dell'IMU si calcola applicando i moltiplicatori catastali alle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%. Le aliquote base sono stabilite dalla legge n. 160/2019, con possibilità per i Comuni di aumentarle o ridurle entro i limiti fissati dalla norma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette annualmente a disposizione dei Comuni il portale per la deliberazione delle aliquote applicabili.

Domande frequenti

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 15668/2017, il garage si considera pertinenza dell'abitazione ai fini IMU solo a condizione che sia contiguo all'immobile principale. La contiguità fisica è quindi un requisito essenziale per beneficiare del trattamento fiscale agevolato previsto per le pertinenze.
Sono escluse dall'IMU le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio). Anche determinati terreni agricoli e alcune aree non fabbricabili possono risultare esclusi dal presupposto impositivo dell'IMU.
L'IMU è stata introdotta dal D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e anticipata in via sperimentale al 2012 dal decreto legge n. 201/2011 (cosiddetta 'manovra Salva Italia' del governo Monti). A partire dal 2012 ha sostituito l'ICI e, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali sugli immobili non locati.
L'IMU è dovuta dal proprietario dell'immobile o dal titolare di altro diritto reale sull'immobile, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. In caso di concessione di aree demaniali è tenuto al pagamento il concessionario, mentre in caso di leasing immobiliare è il locatario a dover corrispondere l'imposta.
La base imponibile dell'IMU è calcolata applicando specifici moltiplicatori alle rendite catastali degli immobili, incrementati rispetto alla previgente ICI dal decreto legge n. 201/2011. Per gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune dell'abitazione principale, oltre all'IMU, il reddito concorre alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del 50%.