IMU e pertinenze: il garage deve essere contiguo
Ai fini IMU, il garage si considera pertinenza dell'abitazione a condizione che sia contiguo. È questo il principio chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15668/2017, tuttora valido e applicabile nell'attuale quadro normativo.
(a cura avv. Maurizio Villani - avv. Lucia Morciano)
Normativa di riferimento aggiornata
L'IMU è stata originariamente introdotta dal D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e anticipata in via sperimentale al 2012 dalla cosiddetta 'manovra Salva Italia' (D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011). La disciplina ha subito una riforma organica e definitiva con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), art. 1, commi 739-783, in vigore dal 1° gennaio 2020, che ha abrogato la precedente normativa e costituisce oggi il riferimento normativo principale.
Con la riforma del 2020 è stata contestualmente abolita la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e la IUC (Imposta Unica Comunale, istituita dalla legge n. 147/2013) nella sua precedente configurazione: rimangono operative solo l'IMU e la TARI (Tassa sui Rifiuti).
La Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pur riferita alla precedente normativa, conserva valore interpretativo su alcuni principi generali ancora applicabili.
Presupposto impositivo (disciplina vigente)
Ai sensi della legge n. 160/2019, l'IMU si applica al possesso di:
- Fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9;
- Aree fabbricabili;
- Terreni agricoli.
L'imposta è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing immobiliare.
Per gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune dell'abitazione principale, l'IMU è applicata nella misura ridotta del 50% dell'aliquota, e il reddito fondiario concorre alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del 50%.
Le pertinenze nell'IMU vigente
La legge n. 160/2019 conferma che le pertinenze dell'abitazione principale beneficiano dello stesso trattamento agevolato dell'abitazione principale, nel limite massimo di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il requisito della contiguità del garage (categoria C/6) con l'abitazione, ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 15668/2017, rimane un elemento qualificante ai fini del riconoscimento del rapporto pertinenziale anche nell'attuale contesto normativo.
Base imponibile e aliquote
La base imponibile dell'IMU si calcola applicando i moltiplicatori catastali alle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%. Le aliquote base sono stabilite dalla legge n. 160/2019, con possibilità per i Comuni di aumentarle o ridurle entro i limiti fissati dalla norma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette annualmente a disposizione dei Comuni il portale per la deliberazione delle aliquote applicabili.