INPS 2017: contributi artigiani, commercianti, forfettari e affittacamere

INPS 2026: contributi artigiani, commercianti, forfettari e affittacamere

L'INPS aggiorna ogni anno le aliquote e i minimali contributivi per artigiani, commercianti e soggetti in regime forfettario. Di seguito un riepilogo delle regole vigenti nel 2026, con riferimento alle ultime circolari INPS disponibili.

Nota bene: per i valori esatti aggiornati al 2026 (minimali, massimali e importi contributivi), si consiglia di consultare la circolare INPS pubblicata a gennaio 2026 e il sito ufficiale INPS.

Aliquote contributive per artigiani e commercianti

A seguito del percorso di incremento progressivo previsto dall'art. 24 co. 22 del D. Lgs. nr. 201/2011, le aliquote contributive pensionistiche hanno raggiunto il livello del 24% per gli artigiani. I commercianti applicano una maggiorazione aggiuntiva dello 0,09% ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. nr. 207/1996, pertanto la loro aliquota base è pari al 24,09%. Per la quota di reddito eccedente il massimale della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, l'aliquota aumenta di un ulteriore 1%, raggiungendo il 25% per gli artigiani e il 25,09% per i commercianti.

Agevolazioni per pensionati over 65 e collaboratori under 21

Rimangono in vigore le disposizioni di cui all'art. 59 co. 15 della Legge nr. 449/1997, che prevedono la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali già pensionati presso le gestioni INPS con più di 65 anni di età. Analogamente, per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1 co. 2 della Legge nr. 233/1990, con aliquote ridotte al 21% per gli artigiani e al 21,09% per i commercianti, fino alla fine del mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Contributo maternità

Rimane confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità, introdotto dall'art. 49 co. 1 della Legge nr. 488/1999, nella misura di 0,62 euro mensili per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti.

1 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Il minimale di reddito annuo è aggiornato ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell'art. 1 co. 287 della Legge nr. 208/2015. La variazione non può in ogni caso essere inferiore a zero. Per conoscere il valore esatto del minimale vigente nel 2026, si rinvia alla circolare INPS di inizio anno. Il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nell'anno per la quota eccedente il minimale annuo, fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile. Per la parte di reddito entro tale limite si applicano le aliquote base; per la parte eccedente, le aliquote aumentano dell'1%. Si raccomanda di verificare i valori aggiornati dei massimali sul sito INPS o nella circolare annuale.

Regime forfettario: riduzione contributiva e istanza

I soggetti che adottano il regime forfettario (introdotto dalla Legge nr. 190/2014 e modificato dalla Legge nr. 145/2018) possono richiedere una riduzione contributiva del 35% sui contributi dovuti alle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti. L'istanza di riduzione non deve essere rinnovata ogni anno: è sufficiente presentarla una sola volta al primo accesso al beneficio. In caso di fuoriuscita dal regime forfettario, è necessario comunicare tempestivamente la variazione all'INPS per evitare l'applicazione indebita della riduzione.

Affittacamere e attività ricettive

I soggetti che esercitano attività di affittacamere in forma non imprenditoriale non sono in genere soggetti all'obbligo di iscrizione alle gestioni INPS degli artigiani o dei commercianti. Tuttavia, qualora l'attività assuma carattere abituale e organizzato, potrebbe configurarsi l'obbligo contributivo. Si consiglia di verificare la propria posizione con un consulente del lavoro o un commercialista, anche alla luce delle più recenti interpretazioni dell'INPS e della normativa sulle locazioni brevi (D.L. nr. 50/2017 e successive modifiche).

Domande frequenti

Per il 2017, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari al 23,55% per gli artigiani e al 23,64% per i commercianti. La differenza dello 0,09% a carico dei commercianti è prevista dall'art. 5 del D. Lgs. nr. 207/1996.
Per il 2017, il reddito minimo annuo da considerare ai fini del calcolo del contributo IVS rimane invariato rispetto al 2016 ed è pari a 15.548 euro. Questo è dovuto alla variazione negativa dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (-0,1%) che, per legge, non può determinare una riduzione del parametro.
No, a partire dal 2017 l'istanza per la riduzione dei contributi dovuti dai soggetti in regime forfettario non deve essere rinnovata annualmente. È sufficiente presentarla una sola volta al primo accesso al beneficio contributivo.
Sì, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali già pensionati presso le gestioni INPS con più di 65 anni beneficiano di una riduzione del 50% dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 59 co. 15 della Legge nr. 449/1997. Per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni si applicano invece le agevolazioni previste dall'art. 1 co. 2 della Legge nr. 233/1990, con aliquote ridotte al 20,55% per gli artigiani e al 20,64% per i commercianti.
Per la quota di reddito eccedente i 15.548 euro e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile (46.123 euro per il 2017) si applicano le aliquote base del 23,55% per gli artigiani e del 23,64% per i commercianti. Per la parte di reddito eccedente i 46.123 euro, le aliquote aumentano dell'1%, diventando rispettivamente il 24,55% per gli artigiani e il 24,64% per i commercianti.