Le cartelle di pagamento ricevute dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) – che dal 1° luglio 2017 ha sostituito Equitalia – per imposte e tasse non pagate, per contributi previdenziali, per tributi comunali, per atti di accertamento, ecc. si prescrivono in 5 anni, non trovando applicazione la prescrizione lunga dei 10 anni a norma dell'art. 2953 del cod. civ.
Tale principio riveste importanza fondamentale anche ai fini delle vigenti procedure di rottamazione delle cartelle, da ultimo disciplinate dalla cosiddetta Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, commi 231-252).
È questa la consolidata conclusione della Corte di Cassazione che, pronunciandosi su una controversia riguardante crediti INPS, con sentenza nr. 23397 del 17 novembre 2016 ha ribadito che ai crediti iscritti a ruolo e affidati all'agente della riscossione si applica, qualora non opposti dal destinatario (debitore), la prescrizione breve di 5 anni, poiché contenuti in atti amministrativi (avvisi di accertamento, avvisi bonari o formali, avvisi di addebito, ecc.). Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva.
Pertanto, non assumendo la natura di atto giudiziario divenuto definitivo, ossia una sentenza passata in giudicato, non può legittimamente dilatarsi la prescrizione sino ai termini ordinari dei 10 anni previsti dall'art. 2953 cod. civ.:
"I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni."
Da tale disposizione consegue che, se il titolare del diritto ha proposto azione nel termine di prescrizione breve previsto ex lege ed è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato (art. 324 c.p.c.), l'azione diretta all'esecuzione del giudicato medesimo è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione. Al debitore inerte rispetto all'atto impositivo trova invece applicazione il termine di prescrizione breve di 5 anni.
Il principio enunciato dalla Suprema Corte trova ampia applicazione non solo per i crediti INPS non impugnati dal debitore, ma anche per tutti gli altri crediti (imposte e tasse) gestiti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione non opposti dal debitore stesso nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica. Rimanendo tali atti nell'alveo degli atti amministrativi non impugnati, si applica il termine di prescrizione di 5 anni.
Infine, con riferimento alle vigenti misure agevolative, la Rottamazione-quater (L. 197/2022) ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, includendo anche i debiti contributivi INPS. Prima di aderire a qualsiasi procedura di rottamazione attiva, è sempre consigliabile verificare, con l'ausilio di un professionista, se alcune cartelle notificate e non impugnate siano già prescritte per decorso del termine breve di 5 anni: in tal caso l'adesione alla sanatoria potrebbe risultare svantaggiosa, in quanto comporterebbe il riconoscimento di un debito altrimenti non più esigibile.