Qualora gli interessi e le spese di riscossione contenuti nella cartella di pagamento non siano sufficientemente motivati, la cartella di pagamento è illegittima e può essere annullata.
Con la sentenza nr. 3802/2017 (depositata il 22/12/2017) la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Puglia (già Commissione Tributaria Regionale, Sez. distaccata di Lecce), in accoglimento delle deduzioni difensive dell'avv. Maurizio Villani, ha annullato una cartella esattoriale limitatamente alla non debenza degli interessi e delle spese di riscossione perché non sufficientemente motivati. Si ricorda che dal 1° gennaio 2023, per effetto del D.Lgs. nr. 130/2022, le Commissioni Tributarie sono state rinominate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.
Nelle cartelle esattoriali, gli interessi e le spese di riscossione devono essere indicati in modo preciso e chiaro per consentire al contribuente di effettuare la ricostruzione del calcolo operato e verificare, quindi, la correttezza di quanto richiesto.
Nota aggiornamento: Si precisa che l'aggio di riscossione è stato abolito a partire dal 1° gennaio 2022, in base alle disposizioni introdotte dalla Legge nr. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e dal D.L. nr. 34/2019. In sua sostituzione, sono previsti oneri di riscossione e rimborsi spese a carico del debitore nelle ipotesi di inadempimento, disciplinati dall'art. 17 del D.Lgs. nr. 112/1999 come modificato. I principi di motivazione espressi in sentenza rimangono comunque applicabili a tali voci di spesa.
I giudici hanno correttamente applicato principi già espressi dalla Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – con le sentenze nr. 4516/2012, nr. 24024/2015 e nr. 9799/2017.
I giudici di legittimità hanno precisato che la cartella esattoriale, quando non sia stata preceduta da avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della Legge nr. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della Legge nr. 212 del 2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), come peraltro già chiarito dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza nr. 26330 del 16/12/2009.
Il contribuente, pertanto, non deve svolgere difficili indagini matematiche e finanziarie per comprendere come si sia arrivati alla cifra iscritta a ruolo, perché in tal modo viene violato il suo diritto di difesa, come chiaramente precisato dalla succitata sentenza nr. 4516/2012 della Corte di Cassazione – Sez. Tributaria.
Pertanto, i contribuenti possono tempestivamente impugnare le cartelle esattoriali dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado se manca un riferimento chiaro e preciso sul calcolo degli interessi e delle spese di riscossione.
(Articolo originario a cura dell'avv. Maurizio Villani - Tributarista e Patrocinante in Cassazione; aggiornato nel 2026 per recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. nr. 130/2022 e dalla Legge nr. 160/2019)