ISEE e patrimonio netto impresa: istruzioni errate e discriminanti!

ISEE e patrimonio netto impresa: istruzioni errate e discriminanti!

(aggiornato al 2025)

Nel calcolo dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE), la modulistica vigente — disciplinata dal DPCM 159/2013 come modificato dal DPCM 26 maggio 2020 e dalle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal D.Lgs. 147/2023 — prevede che sia necessario indicare anche la "ricchezza" espressa dall'impresa esercitata. In particolare occorre indicare:

  • Impresa in contabilità ordinaria: patrimonio netto come da bilancio approvato
  • Impresa in contabilità semplificata: somma delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti

Così come per il patrimonio immobiliare, il valore (ai fini IMU) dell'immobile è rettificato dal debito residuo del mutuo ipotecario contratto per il suo acquisto. È chiaro che, in termini di ricchezza, l'immobile gravato da mutuo ha un valore familiare inferiore rispetto all'immobile completamente libero.

In presenza di partecipazione in società di capitali (in contabilità ordinaria per obbligo), la quota da indicare ai fini ISEE della ricchezza mobiliare è pari alla quota sul patrimonio netto (PN) della società stessa, ottenuto per differenza delle due macro-categorie di bilancio:

  • ATTIVO (A): immobilizzazioni, crediti, magazzino, c/c bancari e cassa, ecc.
  • PASSIVO (B): debiti di fornitura, personale, imposte/tasse; finanziamenti per investimenti, ammortamenti, ecc.

PN = A - B

Concetto estremamente semplificato ma utile a comprendere come si determina il patrimonio netto di cui considerare la percentuale di possesso della quota societaria. Le istruzioni ministeriali ISEE parlano di «valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU».

Lo stesso ragionamento vale anche per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria.

Il problema per la contabilità semplificata

Il problema sorge nel caso di ditta individuale o società di persone in contabilità semplificata. Si ricorda che le soglie attualmente vigenti per l'accesso alla contabilità semplificata sono:

  • Ricavi fino a 400.000 euro per le attività di prestazione di servizi
  • Ricavi fino a 700.000 euro per le altre attività

In tal caso, le istruzioni ministeriali stabiliscono che il patrimonio netto si debba calcolare come somma del:

  • Valore delle rimanenze finali di magazzino
  • Costo dei beni ammortizzabili (al netto degli ammortamenti)

Ed è proprio questo il criterio di calcolo distorto. La somma dei suddetti valori esprime in maniera molto grossolana il patrimonio lordo e non il patrimonio netto da prendere a base del calcolo dell'ISEE. Mancano infatti: crediti, cassa contanti/assegni, debiti, accantonamenti, finanziamenti, ecc.

Qualora si volesse semplificare il calcolo — trattandosi di contabilità semplificata — sarebbe più corretto far riferimento alla differenza tra:

  • ATTIVO non immobilizzato: attrezzature, crediti commerciali, magazzino e cassa
  • PASSIVO non immobilizzato: finanziamenti a breve, TFR, debiti commerciali e ammortamenti

Riguardo gli immobili aziendali, essendo intestati al titolare dell'impresa individuale, essi sono già indicati nel quadro FC3 al netto di eventuali finanziamenti collegati.

Seppur nella contabilità semplificata non esista l'obbligo fiscale del resoconto contabile anche dei debiti e crediti, è certo che essi sono noti all'imprenditore. È pertanto consigliabile integrare il prospetto del patrimonio netto con l'indicazione dei debiti (di finanziamento e di funzionamento) nonché dei crediti verso clienti al termine dell'anno precedente, fermo restando le responsabilità per false attestazioni nella DSU.

Riforma ISEE 2024-2025: novità rilevanti

La Legge di Bilancio 2024 e il D.Lgs. 147/2023 hanno introdotto modifiche significative al calcolo dell'ISEE, con particolare attenzione al trattamento del patrimonio mobiliare e finanziario. Si raccomanda di verificare con un CAF o un consulente fiscale le modalità di compilazione aggiornate della DSU, poiché alcune componenti patrimoniali — incluse quelle relative alle imprese — potrebbero essere soggette a nuove regole di valorizzazione. Il criterio discriminante per le imprese in contabilità semplificata, tuttavia, rimane sostanzialmente invariato nella sua impostazione di base, rappresentando ancora una criticità strutturale del sistema di calcolo.

Domande frequenti

Secondo le istruzioni ministeriali (DPCM 159/2013), il patrimonio netto per le imprese in contabilità semplificata si calcola sommando il valore delle rimanenze finali di magazzino e il costo dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti. Tuttavia, questo metodo è criticato perché esprime un patrimonio lordo e non netto, poiché non considera debiti, crediti, finanziamenti e altri elementi passivi dell'impresa.
Il metodo penalizza le imprese in contabilità semplificata perché somma solo componenti attive (rimanenze e beni ammortizzabili), ignorando i debiti commerciali, i finanziamenti, il TFR e altri passivi. Questo porta a sovrastimare la reale ricchezza dell'imprenditore rispetto a chi possiede una quota in una società di capitali, dove invece si utilizza il patrimonio netto reale risultante dal bilancio approvato.
Per le imprese in contabilità ordinaria, le istruzioni ministeriali prevedono l'utilizzo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU. Questo valore è determinato correttamente come differenza tra l'attivo totale (immobilizzazioni, crediti, magazzino, liquidità) e il passivo totale (debiti, finanziamenti, accantonamenti), riflettendo così la reale situazione patrimoniale dell'impresa.
Le imprese possono adottare la contabilità semplificata se il fatturato è inferiore a 400.000 euro per le attività di servizi, oppure inferiore a 700.000 euro per le altre tipologie di attività. Superando tali soglie, le imprese sono obbligate alla contabilità ordinaria e quindi alla redazione di un bilancio completo con attivo, passivo e patrimonio netto.
Gli immobili aziendali intestati al titolare di una ditta individuale non rientrano nel calcolo del patrimonio netto dell'impresa ai fini ISEE, poiché sono già indicati nel quadro FC3 della dichiarazione, al netto degli eventuali finanziamenti collegati all'acquisto. Questo evita una doppia contabilizzazione dello stesso bene nel calcolo complessivo dell'indicatore.