IVA: evoluzione normativa dal D.L. 193/2016 alla fatturazione elettronica
Il D.L. nr. 193/2016 (pubblicato in G.U. del 24 ottobre 2016) aveva introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nuovi adempimenti fiscali a carico dei contribuenti titolari di partita IVA. Tuttavia, il quadro normativo è stato profondamente modificato negli anni successivi, rendendo di fatto superati molti degli obblighi allora introdotti.
Cosa prevedeva il D.L. 193/2016
All'art. 4, il decreto prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2017 imprese e professionisti dovessero:
- trasmettere lo spesometro entro il secondo mese di ciascun trimestre;
- trasmettere la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) entro il secondo mese di ciascun trimestre;
- rispettare gli ordinari termini di versamento dell'IVA liquidata.
A partire dalla stessa data erano stati soppressi gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, nonché le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing.
Le novità successive: fatturazione elettronica e abolizione dello spesometro
Il D.L. 119/2018 (convertito dalla L. 136/2018) ha abolito lo spesometro trimestrale a partire dal 1° gennaio 2019, sostituendolo con l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI), introdotto dal D.Lgs. 127/2015 ed esteso a tutti i soggetti IVA dal 1° gennaio 2019. La fatturazione elettronica obbligatoria ha reso superflua la trasmissione separata dei dati delle fatture, poiché l'Agenzia delle Entrate acquisisce tali informazioni direttamente tramite SDI.
Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE): cosa è rimasto
Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) sono invece rimaste in vigore, con alcune modifiche alle scadenze nel corso degli anni. Dal 2022 le scadenze ordinarie sono:
- 1° trimestre: entro il 31 maggio;
- 2° trimestre: entro il 30 settembre;
- 3° trimestre: entro il 30 novembre;
- 4° trimestre: entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle LIPE i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo, nonché i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.
Sanzioni attualmente applicabili
Le sanzioni per la mancata o errata comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA rimangono significative:
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle LIPE, si applica una sanzione da 500 a 2.000 euro (ridotta rispetto alla formulazione originaria del D.L. 193/2016, grazie alle modifiche apportate dal D.L. 119/2018);
- la sanzione è ridotta della metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Il regime attuale per i soggetti IVA
Nel contesto attuale, i principali adempimenti IVA periodici per imprese e professionisti sono la fatturazione elettronica obbligatoria, la comunicazione delle LIPE trimestrali, la dichiarazione IVA annuale e il versamento periodico dell'IVA a debito. Per i soggetti in regime forfettario, l'obbligo di fatturazione elettronica è in vigore dal 1° luglio 2022 per chi supera 25.000 euro di ricavi e dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri. Si raccomanda di consultare un professionista abilitato per verificare gli adempimenti specifici applicabili alla propria situazione.