IVA 4% in edilizia

Vorrei sapere se una persona residente all'estero e non avendo immobili in Italia, per la costruzione della 1ª casa può usufruire dell'aliquota 4%, e se per questo bisogna avere un'autorizzazione oppure basta una semplice autodichiarazione da parte dell'interessato.

Sono soggetti all'aliquota agevolata del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi:

  • alla costruzione di fabbricati con i requisiti della c.d. legge Tupini (L. n. 408/1949) effettuate nei confronti di imprese costruttrici (comprese le cooperative edilizie e loro consorzi) (n. 39, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972);
  • alla costruzione di fabbricati con i requisiti della c.d. legge Tupini (L. n. 408/1949), effettuate nei confronti di soggetti per i quali gli immobili costituiscono "prima casa" (n. 39, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, in assenza di altri diritti reali su altre abitazioni site sul territorio nazionale, la costruzione della "prima casa" è agevolata con l'applicazione dell'IVA al 4% ai contratti di appalto.

È bene ricordare che l'applicazione della vigente disposizione in materia di agevolazioni "prima casa" non risulta subordinata alla condizione che l'immobile oggetto del trasferimento agevolato venga destinato ad "abitazione principale" dell'acquirente. Pertanto, l'agevolazione trova applicazione con riferimento a tutti gli immobili che abbiano natura abitativa e che non rientrino nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), come stabilito dal Decreto MEF del 22 agosto 2017 che ha aggiornato i criteri per l'identificazione delle abitazioni di lusso, sostituendo i precedenti parametri del DM 2 agosto 1969. L'immobile agevolato può essere successivamente affittato (Agenzia delle Entrate circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994).

Inoltre, la destinazione come "prima casa" presuppone il trasferimento della propria residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile entro i 18 mesi dalla stipula della compravendita ovvero dall'ultimazione dei lavori. Tuttavia, per i residenti all'estero iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), l'immobile può essere ubicato in qualunque comune italiano e senza il trasferimento di residenza nel medesimo comune (Agenzia delle Entrate circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, paragrafo 2.1.2. e circolare n. 1 del 2 marzo 1994 capitolo I, paragrafo 2, lett. b).

Per quanto riguarda la procedura, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte di enti pubblici: è sufficiente che il committente rilasci un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per accedere all'agevolazione.

Domande frequenti

Sì, un residente all'estero iscritto all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) può beneficiare dell'aliquota IVA agevolata al 4% per la costruzione della prima casa in Italia. In questo caso, l'immobile può essere ubicato in qualunque comune italiano e non è richiesto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile.
Per beneficiare dell'aliquota IVA al 4%, il fabbricato deve possedere i requisiti della cosiddetta legge Tupini (L. n. 408/1949) e non deve avere le caratteristiche di immobile 'di lusso' ai sensi del DM 2 agosto 1969. Inoltre, l'immobile deve costituire la 'prima casa' per il soggetto committente, il quale non deve possedere altri diritti reali su abitazioni site sul territorio nazionale.
Per accedere all'agevolazione IVA al 4% sulla costruzione della prima casa, non è necessaria un'autorizzazione speciale da parte di enti pubblici. È sufficiente che il committente rilasci un'apposita autodichiarazione in cui attesta il possesso dei requisiti richiesti, come l'assenza di altri diritti reali su abitazioni nel territorio nazionale.
No, l'agevolazione IVA al 4% per la prima casa non è subordinata alla condizione che l'immobile venga destinato ad abitazione principale del proprietario. L'immobile agevolato può anche essere successivamente affittato, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994.
Per i residenti in Italia, la residenza deve essere trasferita nel comune in cui è ubicato l'immobile entro 18 mesi dalla stipula della compravendita ovvero dall'ultimazione dei lavori. Per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, invece, non è richiesto il trasferimento della residenza nel comune dell'immobile, che può essere situato in qualunque comune italiano.