Iva ridotta sui prodotti edili

In edilizia, ai beni finiti è possibile applicare le aliquote Iva ridotte del 4% o del 10%.

 

Capita spesso che il proprietario di un immobile provveda ad acquistare direttamente i materiali e/o prodotti che saranno poi impiegati nei lavori di costruzione o ristrutturazione di un immobile di proprietà.

A seconda della natura dei materiali e/o prodotti nonché del tipo di intervento edile, trovano applicazione sia le aliquote Iva agevolate (4% e 10%) sia l'aliquota ordinaria (22%).

 

L'Agenzia Entrate, con circ. 1/1994 ha chiarito che sono beni finiti… quei beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile”.

 

Riguardo la cessione di beni e materiali per l’edilizia, l'applicazione dell'aliquota Iva si differenzia a seconda della natura degli stessi:


  • 22% per  materie prime e ai semilavorati



  • 4% - 10% per  altre categorie di beni


 

Innanzitutto, è bene precisare che, in ambito edile, sono considerati beni finiti:


  • ascensori e montacarichi;

  • infissi esterni e interni;

  • sanitari da bagno;

  • prodotti per impianti idrici;

  • prodotti per impianti di riscaldamento (es. caldaie, termosifoni, tubazioni, ecc.);

  • prodotti per impianti elettrici (es. contatori, fili elettrici, interruttori, ecc.);

  • prodotti per impianti a gas (es. contatori, tubazioni, ecc.);

  • scale a chiocciola e retrattili.


 

Di contro, sono esclusi dai beni finiti tutti quei beni che costituiscono materie prime e semilavorati, come indicato nella circ. nr. 14/1981 del Ministero delle Finanze (es. cemento, mattoni, chiodi, ferro, gesso, ecc.).

Per le prestazioni accessorie di posa in opera è prevista l'applicazione della medesima aliquota Iva relativa alle cessioni dei beni (art.12 del DPR 633/72).

Facendo riferimento alla Tabella A allegata al DPR nr. 633/72 si può delineare una breve sintesi riguardo l'applicazione, in ambito edile, delle diverse aliquote Iva.

 

Iva al 4% - Tabella A, parte II, nr. 24

L’aliquota Iva ridotta del 4% si applica ai beni finiti utilizzati per la costruzione di edifici economici (gruppo A della Tabella categorie catastali), senza a nulla rilevare la successiva cessione dell’immobile, che può avvenire anche con aliquota Iva diversa.

 

Iva al 10% - Tabella A, parte III nr. 127-sexies

L’aliquota Iva ridotta del 10% si applica alla cessione di beni forniti per la costruzione di:


  • opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

  • linee di trasporto metropolitane, tranviarie e ad impianto fisso;

  • impianti di produzione e reti di distribuzione di calore/energia;

  • impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica/eolica;

  • impianti di depurazione collegati a reti fognarie;

  • edifici assimilati ai fabbricati “Tupini”.


 

Sempre nella Tabella A, parte III nr. 127-terdecies, si sottolinea che l’aliquota Iva del 10% si applica a tutte le cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio (escluse le manutenzioni straordinarie e ordinarie).

 

Iva al 22%

Per tutto quanto non specificato, trova applicatazione l’aliquota Iva ordinaria del 22%.

 

Da notare che l’applicazione delle aliquote ridotte del 4% e del 10% richiede necessariamente il rilascio di una dichiarazione scritta da parte del committente, recante l'indicazione dell’utilizzo del bene.

Domande frequenti

L'aliquota IVA del 4% si applica ai beni finiti utilizzati per la costruzione di edifici economici classificati nel gruppo A delle categorie catastali. Rientrano in questa agevolazione prodotti come ascensori, infissi, sanitari, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e a gas, purché siano considerati beni finiti e non materie prime o semilavorati. La successiva cessione dell'immobile non influisce sull'applicazione di questa aliquota ridotta.
I beni finiti in edilizia sono quei beni che, anche dopo il loro impiego nella costruzione o nel recupero, non perdono la loro individualità pur incorporandosi nell'immobile, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/1994. I semilavorati e le materie prime, come cemento, mattoni, chiodi, ferro e gesso, sono invece esclusi dalla categoria dei beni finiti e soggetti all'aliquota IVA ordinaria del 22%. Questa distinzione è fondamentale per determinare l'aliquota IVA applicabile all'acquisto dei materiali.
L'aliquota IVA del 10% si applica ai beni forniti per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, linee di trasporto, impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, impianti di depurazione e edifici assimilati ai fabbricati 'Tupini', ai sensi della Tabella A, parte III, nr. 127-sexies del DPR 633/72. Inoltre, l'aliquota del 10% si applica a tutte le cessioni di beni finiti per gli interventi di recupero edilizio, escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, come previsto dal nr. 127-terdecies della stessa Tabella. Queste agevolazioni non si applicano automaticamente: è necessaria una dichiarazione scritta del committente.
Sì, per usufruire delle aliquote IVA ridotte del 4% o del 10% sui materiali edili è obbligatorio il rilascio di una dichiarazione scritta da parte del committente. Tale dichiarazione deve indicare esplicitamente l'utilizzo del bene acquistato, specificando la destinazione d'uso che giustifica l'applicazione dell'aliquota agevolata. In assenza di questa dichiarazione, il fornitore è tenuto ad applicare l'aliquota IVA ordinaria del 22%.
Sì, ai sensi dell'art. 12 del DPR 633/72, le prestazioni accessorie di posa in opera seguono la stessa aliquota IVA applicata alla cessione dei beni principali. Questo significa che se il materiale è soggetto all'aliquota ridotta del 4% o del 10%, anche il servizio di installazione o posa in opera beneficerà della medesima aliquota agevolata. Tale principio di accessorietà semplifica la gestione fiscale degli interventi edili che comprendono sia la fornitura dei materiali sia la loro installazione.