IVA su acquisto di cialde: 4% e 10%

Con richiesta di consulenza giuridica sono stati chiesti, all'Agenzia delle Entrate, chiarimenti in merito al trattamento tributario ai fini IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde.

 

La fattispecie riguarda, in particolare, il trattamento IVA da applicare alla fornitura di capsule o cialde a seconda che l'acquirente sia:


  • titolare di partita IVA che le acquista per consumo all'interno dell'azienda o studio professionale;

  • privato che le acquista in un momento successivo rispetto a quello in cui gli viene dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda.


A parere del richiedente il chiarimento, l’aliquota IVA agevolata del 10% spetta all’utilizzatore delle  capsule/cialde, indipendentemente dal fatto che sia un soggetto titolare di partita IVA o un soggetto privato, se l’acquisto è finalizzato ad un utilizzo personale in ambito familiare o aziendale.

Il dubbio sorge dal fatto che la stessa amministrazione finanziaria aveva in passato (AdE ris. 124/2000) equiparato i macchinari funzionanti a cialda o capsule ai distributori automatici per i quali trova applicazione l'aliquota IVA 4% (voce 38 Tabella A, parte II DPR nr. 633/1972).

La risoluzione nr. 124/2000 precisava che l'aliquota IVA 4% si applica a condizione che l'acquirente sia il consumatore finale escludendo, perciò, l'ipotesi di vendita commerciale. In tal caso, infatti, la cessione di capsule o cialde non può configurare una "somministrazione di alimenti e bevande" atteso che la cessione non comporta un'automatica fruizione (somministrazione) immediata dei beni ceduti. Perciò, trova applicazione l'aliquota IVA propria dei beni ceduti.

 

Con successivo D.L. nr. 63/2013 (convertito in Legge nr. 90/2013), dal 01 gennaio 2014 alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici si applica l'IVA ridotta del 10%.

 

Con la risoluzione nr. 103 del 17/11/2016, l'Agenzia delle Entrate, nel richiamare la precedente risoluzione nr. 124/2000, chiarisce:


  • alla sola cessione di cialde o capsule si applica l'aliquota IVA ridotta del 4% a prescindere dal fatto che l'acquirente sia privato consumatore ovvero titolare di partita IVA. Resta inteso che le cialde/capsule devono essere destinate direttanemnte al consumo (personale o aziendale) e mai cedute a terzi;

  • qualora la cessione delle cialde/capsule sia abbinata all'impiego di un distributore automatico concesso in noleggio ovvero in comodato d'uso gratuito da parte del fornitore, in tal caso trova applicazione l'IVA ridotta del 10% purché il contratto di noleggio (o comodato d'uso) e le fatture siano intestate allo stesso soggetto utilizzatore (privato o azienda/professionista).


 

Infine, è detraibile l'IVA sulle cialde e capsule destinate "alla somministrazione di bevande" a favore del personale dell'azienda o dello studio professionale.

 

 

Domande frequenti

Alla sola cessione di cialde o capsule si applica l'aliquota IVA ridotta del 4%, indipendentemente dal fatto che l'acquirente sia un privato consumatore o un titolare di partita IVA. La condizione essenziale è che le cialde o capsule siano destinate al consumo diretto (personale o aziendale) e non vengano cedute a terzi.
L'aliquota IVA del 10% si applica quando la cessione delle cialde o capsule è abbinata all'impiego di un distributore automatico concesso in noleggio o in comodato d'uso gratuito dal fornitore. In questo caso è necessario che il contratto di noleggio (o comodato d'uso) e le relative fatture siano intestate allo stesso soggetto utilizzatore, sia esso un privato, un'azienda o un professionista.
Sì, l'IVA sulle cialde e capsule destinate alla somministrazione di bevande a favore del personale dell'azienda o dello studio professionale è detraibile. Questo vale sia nel caso in cui si applichi l'aliquota del 4% che quella del 10%, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa IVA.
In origine, con la risoluzione AdE n. 124/2000, i macchinari a cialda o capsule erano equiparati ai distributori automatici con aliquota IVA del 4%, applicabile solo al consumatore finale. Successivamente, con il D.L. n. 63/2013 (convertito in Legge n. 90/2013), dal 1° gennaio 2014 alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è stata introdotta l'IVA ridotta del 10%, come poi chiarito dalla risoluzione n. 103 del 17/11/2016.
Sì, il titolare di partita IVA che acquista cialde o capsule per uso interno allo studio professionale o all'azienda ha diritto all'aliquota IVA agevolata del 4% per la sola cessione dei prodotti. Se invece dispone di un distributore automatico concesso in noleggio o comodato dal medesimo fornitore, con contratto e fatture a suo nome, si applica l'aliquota del 10%.