IVA sui pasti da asporto: non è al 10%

Quale aliquota IVA alla vendita di asporto?


(articolo aggiornato alla successiva Legge di Bilancio 2021)

Nel caso di un ristorante che vende cibi non consumati (ossia, serviti) nei locali del ristorante stesso, ma consegnati al cliente che va a consumarti fuori (cosiddetto, asporto) configura una vendita di beni e non una somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, trova applicazione l'IVA relativa alla natura di ciascun bene ceduto.

Questa è la conclusione, condivisibile, dell'Agenzia delle Entrate con risposta ad un interpello nr. 581 del 14 dicembre 2020.

Fermo restando che l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (disciplinata dal D. Lgs. nr. 59/2010 e dalle leggi regionali, dove vengono stabiliti tutti i parametri ed i vincoli per l'apertura di un punto vendita (o di ristoro) può ben coesistere con l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari definita "esercizio di vicinato" (disciplinata dall'art. 4, co. 1, lett. d, del D. Lgs. nr. 114/1998).

Inoltre, mentre la "somministrazione di beni e bevande" è assoggettata all'aliquota del 10%, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, la "cessione" dovrà scontare l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

A tal proposito, la Corte di Giustizia europea ha giudicato l'operazione di ristorazione come una prestazione di servizi solo se caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi rappresenta soltanto una fase, mentre sono prevalenti i servizi (servizio ai tavoli, servizi igienici, ecc.), diversamente dal caso di un'operazione di mera cessione avente ad oggetto alimenti da portare via perciò non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco.

Si veda anche il conforme orientamento dell'art.6 del regolamento di esecuzione (UE) nr. 282/2011, secondo cui la ristorazione e il catering sono prestazioni di servizi di cui la cessione costituisce solo una parte.

Anche elementi basilari, quali semplici tavoli per consumo veloce (fast-food), vanno considerati quali prestazioni accessorie minime e non sono tali da modificare il carattere predominante della prestazione principale, cioè quello di una cessione.

Concludendo, la sola fornitura di cibi e bevande nell'ambito dei servizi di ristorazione è considerata dal diritto comunitario, così come dalla prassi interna dell'Amministrazione finanziaria, una cessione di beni e segue l'applicazione delle aliquote IVA proprie dei beni ceduti. Ad esempio: le bevande ed i pasti pre-cotti scontano l'IVA al 22%; mentre quelli preparati nel ristorante scontano l'IVA "prevalente" degli alimenti utilizzati per la preparazione.

AGGIORNAMENTO LEGGE BILANCIO 2021


Considerata l'attuale emergenza epidemiologica Covid-19 che impone, per effetto delle conseguenti restrizioni, a fruire del servizio di consegna a domicilio (o asporto), la Legge di Bilancio 2021 è intervenuta (art. 1 co. 40) stabilendo che si dovrà applicare l'IVA 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Tali operazioni, pur continuando a definirsi cessioni di beni (e non somministrazioni) sono soggette ad aliquota ridotta.

Domande frequenti

Secondo la Legge di Bilancio 2021 (art. 1 co. 40), i piatti pronti e i pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il consumo immediato, la consegna a domicilio o l'asporto sono soggetti all'aliquota IVA del 10%. Prima di questa modifica, tali operazioni erano considerate cessioni di beni e seguivano le aliquote proprie dei singoli prodotti alimentari ceduti (ad esempio 22% per bevande e pasti pre-cotti).
La somministrazione di alimenti e bevande è una prestazione di servizi soggetta all'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA. La vendita di cibi da asporto è invece classificata come cessione di beni, poiché mancano i servizi accessori (servizio al tavolo, ecc.) che caratterizzano la ristorazione tradizionale, e segue quindi le aliquote IVA proprie della tipologia di bene alimentare venduto.
La Corte di Giustizia europea ha stabilito che l'operazione di ristorazione è una prestazione di servizi solo quando è caratterizzata da una serie di elementi in cui i servizi (come il servizio ai tavoli e i servizi igienici) sono prevalenti rispetto alla mera cessione di cibo. Al contrario, la fornitura di alimenti da asporto, non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco, è considerata una semplice cessione di beni.
Sì, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata dal D. Lgs. nr. 59/2010, può coesistere con l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari definita 'esercizio di vicinato', disciplinata dall'art. 4, co. 1, lett. d, del D. Lgs. nr. 114/1998. Le due attività rimangono però distinte dal punto di vista fiscale e normativo, con differenti aliquote IVA applicabili.
No, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate e della normativa comunitaria, elementi basilari come semplici tavoli per consumo veloce (fast-food) sono considerati prestazioni accessorie minime. Tali elementi non sono sufficienti a modificare il carattere predominante dell'operazione, che rimane una cessione di beni, con le relative aliquote IVA applicabili ai singoli prodotti alimentari.