Lavoro occasionale e impresa

Sono disoccupato e svolgo saltuariamente attività tecnica di riparatore di macchine alimentari (affettatrici, tritacarne ecc.) e bilance elettroniche con un volume di guadagno che si aggira sui tremila euro anno, a quali obblighi fiscali sono tenuto?


 


Il fatturato annuo non discrimina il lavoro occasionale (esonero adempimenti) dal lavoro di impresa o autonomo o professionale (adempimenti contabili e fiscali).


L’art. 2082 del cod. civ. definisce imprenditore “chi che esercita professionalmente un’attività economia organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi”.


Pertanto, laddove sussistessero i requisiti di professionalità, economicità ed organizzazione, si identifica la qualifica di imprenditore per cui scattano tutti gli obblighi fiscali e contabili.


Se l’attività in oggetto è svolta sistematicamente ed autonomamente nel corso dell’anno, allora si parla di lavoro autonomo da cui scaturiscono redditi imponibili ai sensi dell’art. 53 del Tuir.


E prescindendo dal livello di utile anche perché l’art. 2082 del cod. civ. non presuppone il necessario conseguimento di un guadagno ma solo l’economicità nella gestione.


In tale circostanza, pertanto, è necessario aprire una posizione IVA ed iscrivere la ditta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.


Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli obblighi fiscali e contabili previsti dal regime compatibile.


Infine, in linea di principio, non può esserci prestazione di lavoro occasionale per gli iscritti agli albi professionali.


Tuttavia, l'occasionalità si può desumere per quelle specifiche attività non rientranti nelle competenze professionali tipiche come, ad esempio, le lezioni di letteratura da parte di un avvocato.


In tal caso, i compensi hanno natura di redditi diversi da dichiarare nel quadro RL.

Domande frequenti

Il lavoro occasionale si caratterizza per la mancanza di sistematicità e organizzazione, mentre il lavoro autonomo presuppone un'attività svolta in modo continuativo e professionale. Non è il volume di guadagno a discriminare le due fattispecie, ma la presenza dei requisiti di professionalità, economicità e organizzazione previsti dall'art. 2082 del codice civile.
Sì, se l'attività di riparazione viene svolta sistematicamente e autonomamente nel corso dell'anno, è necessario aprire una posizione IVA e iscrivere la ditta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio. In questo caso si configurano redditi di lavoro autonomo imponibili ai sensi dell'art. 53 del TUIR, indipendentemente dall'importo guadagnato.
No, il fatturato annuo non è il criterio che determina se si tratta di lavoro occasionale o di impresa. L'art. 2082 del codice civile non richiede il necessario conseguimento di un guadagno, ma solo l'economicità nella gestione, quindi anche con ricavi modesti si può essere qualificati come imprenditori con tutti gli obblighi fiscali e contabili conseguenti.
In linea di principio, un professionista iscritto a un albo non può effettuare prestazioni di lavoro occasionale per le attività tipiche della propria professione. Tuttavia, l'occasionalità può essere riconosciuta per attività estranee alle competenze professionali tipiche, come nel caso di un avvocato che impartisce lezioni di letteratura, i cui compensi vanno dichiarati come redditi diversi nel quadro RL.
I compensi derivanti da attività occasionali che non rientrano nel lavoro autonomo o d'impresa sono classificati come redditi diversi e devono essere dichiarati nel quadro RL della dichiarazione dei redditi. Questa categoria si applica, ad esempio, alle prestazioni occasionali svolte da professionisti per attività non rientranti nelle loro competenze tipiche.