Lezioni verso enti di formazione

L’art. 10 punto 20) del DPR nr. 633/72 riconosce l’esenzione dall’IVA “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.


Pertanto, le lezioni impartite dal professionista a favore dell’ente di formazione sono soggette ad IVA ordinaria del 22%. Mentre, le lezioni impartite dall’ente agli allievi sono esenti IVA purché l’ente medesimo sia stato riconosciuto da pubbliche amministrazioni.


Allo stesso modo, le lezioni “di doposcuola” impartite direttamente ai privati sono esenti da IVA.


In tale direzione anche la risoluzione nr. 100/E/2005 dell’Agenzia delle Entrate “Si evidenzia, infine, che l’esenzione da IVA prevista dal citato articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 riflette unicamente le prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi. Pertanto, le eventuali prestazioni rese all’Istituto da docenti esterni, dotati di partita IVA, devono essere assoggettate all’imposta nella misura ordinaria.”


 

Domande frequenti

Sì, le lezioni impartite da un docente esterno con partita IVA a favore di un ente di formazione sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22%. L'esenzione IVA prevista dall'art. 10, n. 20) del DPR 633/72 si applica solo alle prestazioni rese dagli istituti o scuole riconosciuti, non a quelle ricevute dagli stessi. Questo principio è stato confermato anche dalla risoluzione n. 100/E/2005 dell'Agenzia delle Entrate.
Le lezioni erogate da un ente di formazione agli allievi sono esenti IVA a condizione che l'ente sia stato riconosciuto da una pubblica amministrazione. Tale esenzione è prevista dall'art. 10, punto 20) del DPR 633/72 e si estende anche alle prestazioni accessorie come l'alloggio, il vitto e la fornitura di materiali didattici. In assenza del riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione, le prestazioni potrebbero risultare imponibili.
Sì, le lezioni di doposcuola impartite direttamente a privati sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 20) del DPR 633/72. Questa esenzione si applica alle lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. È quindi possibile per un insegnante privato offrire ripetizioni o doposcuola senza applicare l'IVA.
L'art. 10, punto 20) del DPR 633/72 riconosce l'esenzione IVA per le prestazioni educative e didattiche di ogni genere, incluse quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da ONLUS. L'esenzione si estende anche alle prestazioni accessorie come alloggio, vitto e materiali didattici forniti da strutture collegate. Tuttavia, le prestazioni rese all'istituto da docenti esterni con partita IVA restano soggette all'aliquota ordinaria.
La risoluzione n. 100/E/2005 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'esenzione IVA ex art. 10, n. 20) del DPR 633/72 si applica esclusivamente alle prestazioni rese dagli istituti scolastici e di formazione, non a quelle ricevute dagli stessi. Di conseguenza, le prestazioni rese all'istituto da docenti esterni dotati di partita IVA devono essere assoggettate all'IVA nella misura ordinaria. Questo documento di prassi rappresenta un riferimento fondamentale per la corretta gestione fiscale dei rapporti tra enti di formazione e collaboratori esterni.