L'IVA nell'e-commerce indiretto: cosa cambia con il regime forfettario e le nuove regole UE
Se aderisco al regime forfettario ed effettuo vendite di prodotti online verso altri Paesi UE, come devo comportarmi ai fini IVA?
I contribuenti in regime forfettario (il regime agevolato attualmente vigente, introdotto dalla Legge 190/2014 in sostituzione del vecchio regime dei minimi) che effettuano vendite di beni fisici online verso consumatori UE (e-commerce indiretto) non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa. Di conseguenza, tali cessioni si qualificano come operazioni interne e non sorgono obblighi intracomunitari.
Pertanto, in caso di vendite effettuate nei confronti di acquirenti comunitari (sia soggetti passivi B2B che privati B2C), la cessione si qualifica come operazione "interna" e non sussiste l'obbligo di presentazione del modello Intrastat.
Le nuove regole UE sull'e-commerce (dal 1° luglio 2021)
A partire dal 1° luglio 2021, il D.Lgs. 83/2021 ha recepito la Direttiva UE 2017/2455, introducendo importanti novità per l'e-commerce B2C transfrontaliero. Tuttavia, tali novità (soglia unica di 10.000 euro e regime OSS – One Stop Shop) riguardano esclusivamente i contribuenti in regime IVA ordinario. I forfettari, non applicando l'IVA, restano esclusi da questi obblighi.
Divieto di esportazioni extra-UE
È importante ricordare che i contribuenti in regime forfettario non possono effettuare cessioni all'esportazione nei confronti di clienti extra-UE (privati o imprese). Il mancato rispetto di questo divieto comporta la decadenza dal regime agevolato. Si consiglia di verificare sempre l'attuale normativa o consultare un professionista, poiché la disciplina fiscale è soggetta ad aggiornamenti periodici.