MODELLO 730: LE PRINCIPALI NOVITA' DEL FASCICOLO 3 DI REDDITI PF

Redditi PF: le principali modifiche al terzo fascicolo (aggiornato 2025)

Nota di aggiornamento: Le informazioni originarie di questo articolo si riferivano alle novità introdotte per il Modello Redditi PF relativo all'anno d'imposta 2016. La normativa fiscale è stata significativamente aggiornata negli anni successivi. Di seguito una panoramica aggiornata dei principali temi trattati.

Redditi di lavoro autonomo – Quadro RE

Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sostenute dai professionisti restano soggette ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 54, comma 5, del TUIR, con la distinzione tra spese addebitate analiticamente al committente (integralmente deducibili) e quelle non addebitate (deducibili nella misura del 75% e nel limite del 2% dei compensi percepiti). Tale distinzione è consolidata nella modulistica dichiarativa vigente.

Il regime agevolativo per i lavoratori impatriati è stato riformato dal D.Lgs. n. 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024. Il nuovo regime (art. 5 del D.Lgs. 209/2023) ha sostituito il precedente art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e prevede una riduzione imponibile del 50% (entro il limite di 600.000 euro) per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, con requisiti e condizioni aggiornati rispetto alla normativa previgente.

Reddito d'impresa in contabilità ordinaria – Quadro RF

Il piano Industria 4.0 (iper-ammortamento e super-ammortamento) si è evoluto nel tempo. Dal 2020 è stato sostituito dal Piano Transizione 4.0, che ha introdotto crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (ex art. 1, commi 184-197, legge n. 160/2019 e successive proroghe). Dal 2024 è in corso il Piano Transizione 5.0 (D.L. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024), che introduce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali abbinati a riduzione dei consumi energetici. Le variazioni in diminuzione nel Quadro RF devono essere compilate con i codici aggiornati previsti dalle istruzioni del modello Redditi PF vigente per l'anno d'imposta di riferimento.

Il regime per i nuovi residenti (art. 24-bis del TUIR), introdotto dalla legge n. 232/2016, è tuttora in vigore e prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro annui sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. I redditi d'impresa prodotti all'estero non concorrono al reddito complessivo e vanno indicati nell'apposita colonna del Quadro RF secondo le istruzioni aggiornate.

Reddito d'impresa in contabilità semplificata – Quadro RG

Il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata, introdotto dalla legge n. 232/2016 tramite la modifica dell'art. 66 del TUIR, è ormai pienamente consolidato nella modulistica dichiarativa. Le imprese in regime semplificato determinano il reddito come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nel periodo d'imposta, con specifiche regole per i beni strumentali e le rimanenze di magazzino, monitorate nell'apposito rigo del Quadro RG.

Anche per le imprese in contabilità semplificata, i benefici per gli investimenti in beni strumentali si sono evoluti: dall'iper-ammortamento originario si è passati ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali (Transizione 4.0 e Transizione 5.0), da indicare nei righi del Quadro RG secondo le istruzioni del modello vigente per l'anno d'imposta dichiarato.

Per la compilazione corretta del Modello Redditi PF relativo all'anno d'imposta 2024 (campagna dichiarativa 2025), si raccomanda di consultare le istruzioni ufficiali pubblicate dall'Agenzia delle Entrate e di rivolgersi a un professionista abilitato.

Domande frequenti

Nel rigo RE15 sono state aggiunte due nuove colonne per distinguere le spese non addebitate analiticamente al committente da quelle addebitate analiticamente. Per queste ultime non si applicano i limiti di deducibilità previsti dal comma 5 dell'art. 54 del TUIR, come stabilito dall'art. 8 della legge n. 81/2017.
Il codice 55 è stato introdotto per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi nell'ambito del piano 'Industria 4.0', noto come 'iper-ammortamento'. Questo beneficio è disciplinato dall'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Le istruzioni del Quadro RG sono state aggiornate per recepire il nuovo criterio di cassa introdotto dal nuovo art. 66 del TUIR, ai sensi dell'art. 1, commi da 17 a 19, della legge n. 232/2016. Sono stati eliminati i righi relativi alle rimanenze finali (RG8 e RG9) e introdotto il rigo RG38 per il loro monitoraggio.
La colonna del rigo RE21 deve essere compilata dai soggetti che fruiscono del regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall'art. 2 della legge n. 238/2010 o dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. In essa vanno indicati i redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero che non beneficiano dell'agevolazione, come chiarito dalla Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017.
Il codice 69 è riservato ai contribuenti che aderiscono al regime per i nuovi residenti di cui all'art. 24-bis del TUIR, introdotto dalla legge n. 232/2016. Tramite questo codice si indica l'ammontare del reddito d'impresa in contabilità ordinaria prodotto all'estero che non concorre al reddito complessivo, poiché assoggettato a imposta sostitutiva.