MODELLO 730: QUADRI RE-RF-RG-RD-RS

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE: QUADRI RE-RF-RG-RD-RS

Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS

GENERALITÀ

Cause di esclusione dall'applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) o inutilizzabilità in fase di accertamento

A partire dal periodo d'imposta 2018, gli studi di settore sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017. I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA in fase accertativa devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

  • Codice 1 – inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
  • Codice 2 – cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
  • Codice 3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro e fino a 7,5 milioni di euro (deve comunque essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA);
  • Codice 4 – ammontare di ricavi o compensi superiore a 7,5 milioni di euro;
  • Codice 5 – periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria;
  • Codice 6 – periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  • Codice 7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività (deve comunque essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA);
  • Codice 8 – determinazione del reddito con criteri forfetari (regime forfetario ex art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014, come modificato dalla L. n. 208/2015 e successive modificazioni); deve comunque essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA, ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili;
  • Codice 9 – incaricati alle vendite a domicilio;
  • Codice 10 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'ISA approvato per l'attività esercitata;
  • Codice 11 – modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti ISA (deve comunque essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA);
  • Codice 12 – inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli ISA per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione – soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli ISA, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime forfetario previsto dall'art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014 (deve comunque essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA);
  • Codice 13 – inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli ISA – società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile (deve comunque essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA).

Nota bene: Ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione individuate ai codici 3 e 4, i decreti di approvazione degli ISA possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Si raccomanda di consultare sempre le istruzioni aggiornate al modello Redditi Persone Fisiche dell'anno d'imposta di riferimento, disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti

I soggetti esclusi dall'applicazione degli studi di settore devono compilare l'apposita casella nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG indicando codici specifici che identificano la causa di esclusione, come inizio o cessazione attività, superamento soglie di ricavi, liquidazione, o determinazione forfetaria del reddito. Ogni codice corrisponde a una situazione particolare che impedisce o limita l'applicazione degli studi di settore in fase accertativa.
L'esclusione dagli studi di settore si applica quando i ricavi dichiarati ai sensi dell'art. 85, comma 1 del TUIR (esclusi quelli delle lettere c), d) ed e)) o i compensi ex art. 54, comma 1 del TUIR superano 5.164.569 euro fino a 7,5 milioni di euro (con obbligo di compilare comunque il modello studi di settore) o superano 7,5 milioni di euro. In quest'ultimo caso i decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi vadano sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito.
Sì, le imprese in liquidazione ordinaria, nonché quelle in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare, rientrano tra le cause di esclusione dagli studi di settore in quanto si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. In questi casi occorre indicare il codice corrispondente nell'apposita casella del quadro di riferimento (RE, RF o RG).
I soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari rientrano tra le cause di esclusione dagli studi di settore, ma devono comunque compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili. Devono inoltre indicare nell'apposita casella il codice corrispondente a questa situazione.
In caso di modifica dell'attività nel corso del periodo d'imposta, qualora quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore, si configura una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore. Il contribuente deve indicare il codice corrispondente nell'apposita casella e compilare comunque il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.