Termini e modalità di rettifica del Modello 730 compilato e spedito in maniera errata
Modello 730 rettificativo
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, deve comunicarglielo il prima possibile per permettergli l'elaborazione di un modello 730 rettificativo. Questo strumento consente di correggere gli errori imputabili al soggetto che ha fornito assistenza, senza che il contribuente debba intervenire autonomamente.
Modello 730 integrativo
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:
- Presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un CAF o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d'imposta. Il contribuente deve esibire la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell'integrazione; se l'assistenza originaria era stata prestata dal sostituto d'imposta, occorre esibire tutta la documentazione al CAF o al professionista abilitato.
- Presentare un modello REDDITI Persone fisiche relativo all'anno d'imposta di riferimento, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI può essere presentato:
- entro il 31 ottobre dell'anno di presentazione (correttiva nei termini);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998).
Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, o di averli forniti in modo inesatto, può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".
C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati da cui scaturiscono un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), sia di dover rettificare altri dati dalla cui correzione scaturisce un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata, deve presentare un modello 730 integrativo indicando il codice 3 nell'apposita casella del frontespizio, entro il 25 ottobre.
Nota: Le scadenze e le procedure indicate si riferiscono alla normativa vigente. Si raccomanda di verificare annualmente le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate relative al periodo d'imposta di interesse, poiché termini e modalità operative possono subire aggiornamenti.