Pace fiscale: definizione agevolata degli atti accertamento ex art. 2 DL 119/18

Pace fiscale 2018 (D.L. 119/2018): guida storica alla definizione agevolata degli atti di accertamento

Nota di aggiornamento (2026): Il presente articolo descrive la disciplina della pace fiscale introdotta dal D.L. 119/2018, i cui termini di adesione sono scaduti. La normativa ha esaurito i suoi effetti pratici. Per le misure di definizione agevolata attualmente vigenti, si rimanda alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), dal D.Lgs. 219/2023 e alle misure di compliance fiscale in vigore nel 2025-2026, tra cui il Concordato Preventivo Biennale.

1. Premessa

Con il D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, il governo italiano ha dettato le disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, introducendo la cosiddetta pace fiscale (conosciuta anche come condono fiscale). La misura era rivolta ai contribuenti in situazione debitoria con il Fisco o che avessero già instaurato un contenzioso tributario.

L'articolo 2 del decreto disciplinava, in particolare, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. I termini per aderire a questa misura sono ormai scaduti. Il presente articolo viene conservato a fini documentali e storici.

2. Atti oggetto di definizione agevolata (regime 2018)

Le tipologie di atti definibili, individuate nei commi 1–3 dell'art. 2 D.L. 119/18, erano:

  • Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione nonché atti di recupero;
  • Inviti al contraddittorio ex art. 5, comma 1 lett. c) relativi ad imposte sui redditi ed IVA, e ex art. 11, comma 1, lett. b-bis) D.Lgs. 218/97 relativi ad imposte indirette;
  • Accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 218/97.

3. Condizioni per la definizione agevolata (regime 2018)

Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero

Le condizioni da soddisfare congiuntamente erano:

  • Gli atti dovevano essere stati notificati entro il 24/10/2018;
  • Gli atti non dovevano essere stati già impugnati dal contribuente alla data del 24/10/2018;
  • Gli atti dovevano essere ancora impugnabili alla data del 24/10/2018.

Erano inclusi anche gli avvisi di accertamento per i quali fosse stata presentata istanza di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/97, sia prima che dopo il 24/10/2018, purché non impugnati e ancora impugnabili a tale data.

Inviti al contraddittorio

Per gli inviti al contraddittorio era sufficiente una sola condizione: dovevano essere stati notificati al contribuente entro il 24 ottobre 2018.

4. Normativa vigente nel 2026: le misure agevolative attualmente disponibili

A partire dal 2023, il legislatore ha introdotto nuove misure di definizione agevolata e di compliance fiscale. Tra le principali:

  • Definizione agevolata delle liti pendenti (art. 1, commi 186-205, L. 197/2022 - Legge di Bilancio 2023): ha consentito la chiusura agevolata dei contenziosi tributari in corso al 1° gennaio 2023.
  • Ravvedimento speciale (art. 1, commi 174-178, L. 197/2022): ha permesso la regolarizzazione delle violazioni fiscali con riduzione delle sanzioni.
  • Concordato Preventivo Biennale (CPB) (D.Lgs. 13/2024): strumento rivolto a contribuenti ISA e forfettari per definire in anticipo il reddito imponibile per gli anni 2024 e 2025, con possibilità di ravvedimento sulle annualità pregresse.
  • Riforma fiscale (D.Lgs. 219/2023 e decreti attuativi): ha ridisegnato i rapporti tra contribuenti e Fisco, modificando le procedure di accertamento e di adesione.

Per conoscere le misure agevolative attualmente disponibili e verificare se esistono strumenti applicabili alla propria situazione fiscale, si consiglia di consultare un professionista abilitato (commercialista o avvocato tributarista) o di fare riferimento al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti

Possono essere oggetto di definizione agevolata gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio relativi a imposte sui redditi, IVA e imposte indirette, nonché gli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 218/97. È fondamentale identificare correttamente la tipologia dell'atto, poiché le condizioni e i termini di versamento variano a seconda della categoria.
Per accedere alla definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione è necessario che si verifichino congiuntamente tre condizioni: l'atto deve essere stato notificato entro il 24 ottobre 2018, non deve essere stato impugnato dal contribuente a tale data, e deve essere ancora impugnabile a quella stessa data. Tutte e tre le condizioni devono coesistere simultaneamente alla data del 24/10/2018.
Sì, si ritiene che possano rientrare nella definizione agevolata anche gli avvisi di accertamento per i quali sia stata presentata un'istanza di accertamento con adesione, sia prima che dopo il 24 ottobre 2018. Il momento decisivo è rappresentato dalla data del 24/10/2018, in cui l'atto non deve risultare impugnato e deve essere ancora impugnabile.
Per gli inviti al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) e all'art. 11, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. 218/97, la normativa prevede una sola condizione: l'invito deve essere stato notificato al contribuente entro la data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 24 ottobre 2018. A differenza degli avvisi di accertamento, non sono richieste ulteriori condizioni cumulative.
La cosiddetta 'pace fiscale', conosciuta anche come condono fiscale, è la disciplina introdotta dal D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, che consente ai contribuenti di definire in modo agevolato i propri debiti nei confronti del Fisco. Si rivolge in particolare a chi si trova in una situazione debitoria con l'Amministrazione finanziaria o ha già avviato un contenzioso tributario, offrendo la possibilità di ridurre sanzioni e interessi dovuti.