Pace fiscale: la dichiarazione integrativa speciale (D.L. 119/2018) – Nota storica
Avvertenza: Il presente articolo ha carattere storico-documentale. La procedura di dichiarazione integrativa speciale introdotta dal D.L. 119/2018 si riferisce a periodi d'imposta (2013-2016) e scadenze ormai decorsi. Non è più possibile avvalersi di questo strumento. Si consiglia di consultare un professionista per verificare eventuali strumenti di ravvedimento attualmente vigenti.
1. Premessa
Con il D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24/10/2018, il Governo italiano ha introdotto, nell'ambito del pacchetto della c.d. pace fiscale, la dichiarazione integrativa speciale. Tale misura era finalizzata a incentivare la regolarizzazione di eventuali infedeltà commesse in sede di dichiarazione e il connesso adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. I provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate sono stati successivamente emanati e la procedura si è conclusa nei termini previsti dalla normativa.
Si ricorda che, trattandosi di dichiarazione integrativa speciale, tale rimedio non poteva essere utilizzato per sanare l'eventuale omessa presentazione della dichiarazione fiscale. La norma escludeva espressamente l'esperibilità di tale strumento qualora fosse stata omessa la dichiarazione fiscale anche solo per uno degli anni d'imposta dal 2013 al 2016.
2. Oggetto della dichiarazione integrativa
La dichiarazione integrativa speciale consentiva al contribuente di correggere errori od omissioni relativi alle dichiarazioni fiscali (ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA):
- già presentate al 31/10/2017 (dichiarazioni per l'anno d'imposta 2016);
- per uno o più periodi d'imposta accertabili al 24/10/2018.
I contribuenti avevano la possibilità di integrare le dichiarazioni già presentate per i periodi d'imposta dal 2013 al 2016, dichiarando i redditi non precedentemente denunciati.
3. Limiti
L'integrazione degli imponibili era ammessa:
- nel limite di € 100.000,00 annuo;
- comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
In deroga a tali limiti, in caso di dichiarazione di un imponibile minore di € 100.000,00 nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli artt. 8 e 84 TUIR (D.P.R. 917/86), l'integrazione degli imponibili era ammessa comunque sino ad € 30.000,00.
Esempi pratici
- CASO 1: La società con imponibili dichiarati pari ad € 350.000,00 (il 30% è pari ad € 105.000,00) poteva integrare nel limite massimo di € 100.000,00.
- CASO 2: La società con imponibili dichiarati pari ad € 150.000,00 (il 30% è pari ad € 45.000,00) poteva integrare nel limite massimo di € 45.000,00.
- CASO 3: La società con imponibili dichiarati pari ad € 80.000,00 (il 30% è pari ad € 24.000,00) poteva integrare nel limite massimo di € 30.000,00, benché superiore al 30% degli imponibili dichiarati.
Era inoltre espressamente esclusa la possibilità di utilizzare, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR (D.P.R. 917/86).
Strumenti attualmente disponibili
Per la regolarizzazione di posizioni fiscali irregolari, si ricorda che attualmente è disponibile il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), le cui condizioni e sanzioni ridotte variano in funzione del tempo trascorso dalla violazione. Si consiglia di rivolgersi a un commercialista o consulente fiscale per valutare la soluzione più adeguata alla propria situazione.