Pannelli fotovoltaici: chiarezza su detrazione fiscale 50% e tassazione incentivi

Pannelli fotovoltaici: detrazione fiscale 50% e tassazione degli incentivi (aggiornato 2026)

Ho installato un impianto fotovoltaico sul terrazzo di proprietà. Posso usufruire della detrazione fiscale prevista per il risparmio energetico? Come sono tassati gli incentivi che riceverò?

Detrazione fiscale per il fotovoltaico: quale aliquota si applica?

Per i pannelli fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica non è applicabile la detrazione prevista per il risparmio energetico (Ecobonus), in quanto le due agevolazioni hanno finalità diverse e non è possibile cumulare più incentivi per il medesimo investimento. Mentre l'Ecobonus incentiva gli interventi edilizi per il risparmio energetico, la detrazione per il fotovoltaico rientra nel recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR), come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione nr. 207/2008 e la circ. 2/2013.

Ai sensi dell'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, sono detraibili ai fini IRPEF le spese per l'acquisto e la realizzazione di impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica. In particolare, per il 2026 la detrazione è pari al 50% per i pannelli fotovoltaici:

  • con potenza fino a 20 kW;
  • installati anche in assenza di opere edilizie;
  • posti al servizio di edifici residenziali.

Attenzione: a partire dal 2025, la riforma fiscale prevede una progressiva riduzione delle detrazioni per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, con un sistema di calcolo che tiene conto anche del numero di familiari a carico. Si consiglia di verificare la propria situazione reddituale prima di procedere.

È necessario che l'impianto fotovoltaico (con potenza inferiore ai 20 kW) sia posto al servizio essenzialmente dell'abitazione per far fronte ai bisogni energetici della famiglia. Gli impianti con potenza superiore ai 20 kW, ovvero quelli posti al servizio di esigenze commerciali o professionali, sono esclusi dal suddetto beneficio.

Bonus mobili collegato al fotovoltaico

Poiché l'installazione dell'impianto fotovoltaico rientra tra gli interventi di recupero edilizio ex art. 16-bis TUIR, essa consente di beneficiare anche della detrazione del 50% sull'acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi (c.d. bonus mobili), con un tetto di spesa aggiornato annualmente dalla legge di bilancio. Si precisa che la classificazione energetica degli elettrodomestici segue la nuova scala europea (da A a G), entrata in vigore dal marzo 2021 in sostituzione della precedente (A+, A++, A+++).

Fotovoltaico in ambito impresa o professione

In caso di impianto realizzato nell'esercizio di impresa o professione, è possibile procedere all'ammortamento secondo le aliquote previste dal D.M. del 1988 (9%). Il super-ammortamento al 140%, previsto per gli impianti installati dal 15 ottobre 2015, è stato abrogato. Le agevolazioni attualmente applicabili per investimenti in beni strumentali in ambito aziendale rientrano nel credito d'imposta Transizione 5.0 (D.L. nr. 19/2024, convertito in L. nr. 56/2024), che incentiva gli investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili con aliquote variabili in base alla riduzione dei consumi energetici conseguita. Si consiglia di verificare i requisiti specifici con un consulente fiscale.

Incentivi per l'energia prodotta: dal conto energia al Ritiro Dedicato e allo Scambio sul Posto

Il meccanismo del conto energia, introdotto dall'art. 7 co. 2 del D. Lgs. nr. 387/2003, ha cessato di accettare nuove domande con il V Conto Energia (27 agosto 2012). Gli impianti già ammessi continuano a percepire la tariffa incentivante per i 20 anni previsti dal contratto con il GSE.

Per i nuovi impianti, i principali meccanismi di valorizzazione dell'energia prodotta sono:

  • Scambio sul posto (SSP): meccanismo che consente di immettere in rete l'energia prodotta e non autoconsumata, recuperandola successivamente. Disponibile per impianti fino a 500 kW.
  • Ritiro Dedicato (RID): il GSE acquista l'energia immessa in rete a prezzi di mercato.
  • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): introdotte dal D. Lgs. nr. 199/2021 e operative con i decreti attuativi del 2024, consentono di condividere l'energia prodotta tra più soggetti, accedendo a incentivi specifici erogati dal GSE.

Cumulabilità degli incentivi

Come confermato dal GSE, gli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili (es. incentivi CER) non sono cumulabili con la detrazione fiscale del 65% (Ecobonus), ma sono cumulabili con agevolazioni comunitarie, regionali e locali aventi carattere di contributo in conto capitale o in conto interessi, purché non abbiano natura di incentivo pubblico nazionale. Si raccomanda di verificare sempre le condizioni di cumulabilità aggiornate sul sito del GSE prima di presentare domanda.

Domande frequenti

No, per i pannelli fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica non è applicabile la detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico. Questo perché le due agevolazioni hanno finalità diverse e non è possibile cumulare più incentivi per il medesimo investimento, come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 207/2008.
Per i pannelli fotovoltaici con potenza fino a 20 kW installati su edifici residenziali è prevista una detrazione IRPEF del 50%, ai sensi dell'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR. L'impianto deve essere posto al servizio dell'abitazione per soddisfare i bisogni energetici della famiglia, e può essere installato anche in assenza di opere edilizie vere e proprie.
Gli incentivi del conto energia non sono cumulabili con la detrazione fiscale del 65% per il risparmio energetico né con altri incentivi pubblici nazionali. Sono invece cumulabili con agevolazioni comunitarie, regionali e locali aventi carattere di contributo in conto capitale o in conto interessi, come confermato dal GSE nelle proprie FAQ.
Sì, per gli impianti fotovoltaici realizzati nell'esercizio di impresa o professione è possibile procedere all'ammortamento del bene secondo le aliquote previste dal D.M. del 1998, pari al 9%. Per gli impianti installati dal 15 ottobre 2015 era inoltre previsto il super-ammortamento al 140%, a condizione che l'aliquota di ammortamento applicata non fosse inferiore al 6,5%.
Sì, poiché l'installazione di un impianto fotovoltaico rientra negli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, essa consente di beneficiare anche della detrazione del 50% sull'acquisto di arredi ed elettrodomestici di classe A+ nuovi (c.d. bonus mobili). Questa agevolazione è accessoria e collegata all'intervento principale di recupero edilizio.