Pasaggio al Regime Forfettario dal Regime Semplificato

Passaggio al Regime Forfettario dal Regime Semplificato

Se hai operato in regime forfettario in passato e sei fuoriuscito per superamento dei limiti di compensi, potresti chiederti se e quando puoi rientrare nel regime agevolato. La risposta dipende dal rispetto dei requisiti di accesso vigenti e da eventuali opzioni esercitate per regimi contabili alternativi.

 

Il regime forfettario (introdotto dagli artt. 54-89 della Legge n. 190/2014 e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, e dalla Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022) rappresenta il regime fiscale naturale per tutti i soggetti che ne possiedono i requisiti di accesso. Ciò significa che, in presenza di tutti i presupposti, tale regime fiscale è automaticamente applicabile, salvo espressa opzione per il regime ordinario (semplificato o ordinario in senso stretto). Tale opzione resta valida per un triennio e si rinnova automaticamente di anno in anno.

 

Riguardo ai requisiti di accesso aggiornati, l'esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo è escluso dall'accesso al regime forfettario in caso di:

  • ricavi o compensi dell'anno precedente superiori a 85.000 euro (soglia unica indipendente dal codice ATECO, in vigore dal 2023);
  • spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o familiari superiori a 20.000 euro lordi annui;
  • soggetti non residenti in Italia (salvo residenza in uno Stato UE/SEE con produzione di almeno il 75% del reddito in Italia);
  • attività in regime speciale IVA o in altro regime di determinazione forfettaria del reddito;
  • attività di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società di capitali o di persone che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente;
  • redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro percepiti nell'anno precedente (il limite non si applica se il rapporto di lavoro è cessato).

 

In assenza di tali cause di esclusione, il contribuente accede automaticamente al regime forfettario in quanto regime naturale. Tuttavia, è fondamentale verificare se sia stata esercitata in precedenza un'opzione per un regime contabile ordinario o semplificato: in tal caso, l'opzione è vincolante per un triennio e, pertanto, pur avendo i requisiti, non è possibile transitare anticipatamente al regime forfettario.

 

Infine, considerato che si tratta di una prosecuzione di attività professionale o d'impresa precedentemente svolta, trova applicazione l'imposta sostitutiva nella misura ordinaria del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente. L'aliquota ridotta del 5%, prevista per le nuove attività, si applica esclusivamente nei primi cinque anni di avvio di una nuova attività, non in caso di mera continuazione di un'attività già esercitata in precedenza.

 

Attenzione: Dal 2024 è inoltre prevista la fuoriuscita immediata dal regime forfettario nell'anno stesso in cui i ricavi o compensi superano la soglia di 100.000 euro, con obbligo di applicazione dell'IVA fin dalle operazioni che determinano il superamento. Si consiglia sempre di verificare la normativa aggiornata o rivolgersi a un professionista abilitato.

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Domande frequenti

Sì, è possibile rientrare nel regime forfettario l'anno successivo se si rispettano tutti i requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, tra cui il non superamento dei limiti di compensi stabiliti per il proprio codice ATECO. Tuttavia, occorre verificare se nel periodo di fuoriuscita sia stata esercitata un'opzione per un regime ordinario, poiché tale opzione è vincolante per un triennio.
Il regime forfettario è considerato il regime fiscale naturale per tutti i contribuenti che possiedono i requisiti di accesso previsti dalla legge, il che significa che si applica automaticamente senza necessità di una specifica opzione. Il contribuente può scegliere di applicare un regime diverso (semplificato o ordinario), ma tale scelta costituisce un'opzione vincolante per almeno un triennio.
Sono esclusi dal regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno superato i limiti di compensi previsti per il proprio codice ATECO, oppure che hanno spese per dipendenti o collaboratori superiori a 5.000 euro lordi annui, o ancora un valore dei beni strumentali superiore a 20.000 euro. Ulteriori cause di esclusione riguardano la partecipazione in società, la non residenza in Italia, l'applicazione di regimi IVA speciali e il percepimento di redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 30.000 euro nell'anno precedente.
Sì, l'opzione per un regime contabile diverso da quello naturale (come il regime semplificato o quello ordinario in senso stretto) è vincolante per un minimo di tre anni. Trascorso il triennio, l'opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo espressa revoca da parte del contribuente.
Per i contribuenti che riprendono un'attività professionale o d'impresa già precedentemente svolta, l'imposta sostitutiva applicabile nel regime forfettario è quella ordinaria, pari al 15% del reddito imponibile determinato in modo forfettario. L'aliquota ridotta (attualmente al 5% per i primi cinque anni), prevista per le nuove attività, non si applica in caso di mera prosecuzione di un'attività già esercitata in precedenza.