Pensioni estere: tassazione

Tutti i redditi ovunque prodotti devono essere tassati in Italia se il contribuente è ivi residente.

 

L'art. 3 del Tuir dispone che "L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili ..". (Principio della tassazione universale)

Perciò, anche se i redditi (lavoro, pensione, altro) sono di provenienza estera, questi devono essere indicati nella dichiarazione annuale del contribuente residente in Italia.

 

Affinchè un soggetto sia considerato residente all'estero è necessario:


  • non essere iscritto all'anagrafe delle persone residenti in Italia per oltre 182 giorni all'anno

  • essere iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)

  • non aver avuto domicilio in Italia per oltre 182 giorni all'anno in Italia

  • non aver avuto dimora abituale per oltre 182 giorni all'anno in Italia


La mancanza di uno dei suddetti recquisiti impone la tassazione di tutti i redditi in Italia (art. 3 Tuir).

 

Riguardo ai redditi da pensione erogate a cittadini residenti all'estero, questi sono, in generale,  imponibili in Italia.

Tuttavia, con molti Paesi sono state sottoscritte Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali per cui ci potrebbero essere delle eccezioni alla regola generale. In tal caso, il pensionato estero può chiedere la tassazione nel suo Paese di residenza ovvero di applicare l'eventuale tassazione agevolata.

 

Riguardo alle pensioni estere erogate a pensionati italiani, esse sono, in linea generale, tassate in Italia. Ma anche in questi casi, trovano applicazione le Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.

E' importante, a questo punto, distinguere la natura delle pensioni percepite:


  • pensioni pubbliche: erogate da uno Stato estero o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale; esse sono imponibili nello Stato estero

  • pensioni private: eorgate da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri deputati all'erogazione del trattamento pensionistico; esse sono imponibili in Italia


 

Proprio in virtù delle Convenzioni internazionali, possiamo osservare le eccezioni applicate con alcuni Paesi:

SVIZZERA


  • pensioni pubbliche e private ad italiani residenti sono tassate solo in Italia

  • rendite corrisposte dall'Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) o le rendite SUVA sono tassate definitivamente solo in Svizzera per cui non vanno dichiarate in Italia (art. 76 Legge nr. 413/1991)


 

 

CANADA


Le pensioni private e pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato importo tra i due:

- 10.000 dollari canadesi

- 6.197,48 euro

Superato tale limte, la pensione è tassata in entrambi i Paesi vantando però un credito d'imposta pagata in Cananda in maniera definitiva utilizzabile a scomputo (e nel limite) dell'Irpef netta dovuta in Italia.

 

 

TUTTI GLI ALTRI STATI



  • pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia salvo che il contribuente italiano non abbia anche la cittadinanza francese per cui la tassazione è in Francia

  • pensioni private tassate solo in Italia


 

Da ultimo, sebbene il principio è che le pensioni percepite da residenti in Italia siano tassabili in Italia, è bene comunque consultare la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali stipulate tra l'Italia e lo Stato estero.

Domande frequenti

Sì, in base all'art. 3 del TUIR (principio della tassazione universale), tutti i redditi ovunque prodotti devono essere dichiarati in Italia se il contribuente è fiscalmente residente nel territorio italiano. Questo vale anche per le pensioni di fonte estera, che devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi annuale. Fanno eccezione i casi previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate tra l'Italia e lo Stato estero erogante.
Le pensioni pubbliche estere sono quelle erogate direttamente da uno Stato estero, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale, e sono generalmente imponibili nello Stato estero erogante. Le pensioni private estere, invece, sono erogate da enti o istituti previdenziali privati dei Paesi esteri e sono imponibili in Italia. Questa distinzione è fondamentale per determinare il corretto trattamento fiscale in presenza di Convenzioni internazionali.
Le rendite erogate dall'Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e le rendite SUVA sono tassate definitivamente solo in Svizzera e non devono essere dichiarate in Italia, in base all'art. 76 della Legge n. 413/1991. Le pensioni pubbliche e private svizzere ordinarie corrisposte a residenti italiani sono invece tassate esclusivamente in Italia. È quindi essenziale distinguere la tipologia di trattamento pensionistico percepito dalla Svizzera.
Le pensioni (sia pubbliche che private) erogate dal Canada sono tassate solo in Italia se l'importo non supera il maggiore tra 10.000 dollari canadesi e 6.197,48 euro. Se il limite viene superato, la pensione è tassata in entrambi i Paesi, ma il contribuente italiano può usufruire di un credito d'imposta per le imposte definitivamente pagate in Canada, da scomputare dall'IRPEF netta dovuta in Italia. Questo meccanismo evita una doppia imposizione effettiva sul reddito pensionistico.
Per essere considerati residenti all'estero ai fini fiscali italiani, è necessario soddisfare contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: non essere iscritti all'anagrafe delle persone residenti in Italia per oltre 182 giorni l'anno, essere iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), non aver avuto domicilio né dimora abituale in Italia per oltre 182 giorni l'anno. La mancanza anche di uno solo di questi requisiti comporta l'obbligo di dichiarare e tassare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti, comprese le pensioni estere.