Perdite fiscali per i semplificati: è possibile il riporto negli anni successivi

La Legge di Bilancio 2019 (art. 1 co. 23-26 Legge nr. 145/2018) ha allineato la deducibilità delle perdite d'esercizio subite dai soggetti in contabilità semplificata alla regola di riporto delle perdite come prevista per i soggetti in contabilità ordinaria, riscrivendo l'art. 8 del TUIR.

 

Tale intervento normativo si è reso necessario soprattutto in conseguenza degli effetti dell'irrilevanza fiscale delle rimanenze finali di magazzino nella dichiarazione dei redditi dei soggetti in regime semplificato. Infatti, l'incoerenza che si era prospettata consisteva proprio nel divieto di riporto della perdita negli anni successivi generata dall'irrilevanza fiscale delle rimanenze di magazzino.

A differenza dei soggetti in contabilità ordinaria che possono riportare la perdita fiscale in compensazione con redditi della stessa natura maturati negli esercizi successivi, senza limite temporale. Inoltre, non è previsto alcun limite temporale se le perdite riguardano una nuova attività (startup).

Con la nuova formulazione dell'art. 8 TUIR, ormai a regime, per tutti i contribuenti (professionisti, ditte e società) a prescindere dal sistema contabile adottato (semplificato o ordinario):

  1. scompare ogni riferimento temporale: le perdite sono scomputabili illimitatamente negli anni successivi;
  2. è introdotto il limite dell'80% di scomputo dal reddito della stessa natura (reddito d'impresa).

Il periodo transitorio previsto esclusivamente per i soggetti in contabilità semplificata — che prevedeva percentuali ridotte di deduzione per gli anni 2018 (40%), 2019 (40%) e 2020 (60%) — si è concluso. A partire dal periodo d'imposta 2021, anche i soggetti in regime semplificato applicano il limite definitivo dell'80% del reddito d'impresa per lo scomputo delle perdite pregresse, in linea con quanto già previsto per i soggetti in contabilità ordinaria.

È pertanto necessario adottare e conservare una tabella di calcolo per il monitoraggio e il riporto delle perdite negli esercizi successivi, da aggiornare annualmente in sede di dichiarazione dei redditi.

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Per approfondire, consulta l'approfondimento dell'Agenzia delle Entrate FiscoOggi: perdite delle imprese Irpef.

Domande frequenti

La Legge di Bilancio 2019 (art. 1 co. 23-26 della Legge n. 145/2018) ha riscritto l'art. 8 del TUIR, allineando le regole di riporto delle perdite dei soggetti in contabilità semplificata a quelle previste per i soggetti in contabilità ordinaria. Prima di questa modifica, i soggetti in regime semplificato non potevano riportare le perdite negli anni successivi, creando una evidente incoerenza fiscale.
La nuova formulazione dell'art. 8 TUIR ha introdotto un limite dell'80% per lo scomputo delle perdite dal reddito della stessa natura (reddito d'impresa), eliminando qualsiasi limite temporale nel riporto. Questo significa che le perdite sono scomputabili illimitatamente nel tempo, ma ogni anno possono essere utilizzate solo fino all'80% del reddito imponibile.
Sì, è stato previsto un regime transitorio specifico per i soggetti in contabilità semplificata: per gli anni 2018 e 2019 la deducibilità delle perdite pregresse era limitata al 40% dei redditi, per il 2020 al 60%, e a partire dal 2021 è diventato operativo il regime definitivo con il limite dell'80%. I soggetti in contabilità ordinaria non erano soggetti a questo periodo transitorio.
La modifica si è resa necessaria principalmente a causa dell'irrilevanza fiscale delle rimanenze finali di magazzino nella dichiarazione dei redditi dei soggetti in contabilità semplificata, introdotta dalla stessa Legge di Bilancio 2018. Il vecchio divieto di riporto delle perdite generate da tale irrilevanza fiscale delle rimanenze creava una palese incoerenza nel sistema tributario, che è stata sanata con la nuova disciplina.
No, per le perdite relative a una nuova attività (startup) non è previsto alcun limite temporale nel riporto, a differenza delle perdite ordinarie che, nella previgente disciplina per i soggetti in contabilità ordinaria, erano riportabili solo nei cinque esercizi successivi. Con la nuova formulazione dell'art. 8 TUIR, il riporto illimitato nel tempo è stato esteso a tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime contabile adottato.