Prostituzione: redditi tassabili

La legge italiana sull'imposizione fiscale è il DPR 917/86 (TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi) il quale recita all'art. 3: "L'imposta sia applica su [...] tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili [...]". Perciò, chi produce reddito ed ha residenza in Italia ha l'obbligo di dichiararlo al fisco.

Un reddito da prestazione lavorativa si distingue in: reddito da lavoro dipendente o assimilato (artt. 49-51 Tuir) e reddito da lavoro autonomo (art. 53 Tuir).  Escludendo la prima ipotesi visto che in Italia è reato lo sfruttamento della prostituzione (art. 3 Legge nr. 75/1958) non già il libero esercizio del meretrico, è bene focalizzare pertanto l'attenzione sui presupposti del lavoro autonomo.

Assodato che non ci sono divieti (normativi) a che un uomo o una donna possa vendere il proprio corpo, l'attività di prostituzione genera comunque una ricchezza economica definita reddito che deve essere perciò tassata (ex art. 3).

 

Il vero problema è che, pur volendo svolgere regolarmente l'attività di meretricio, la normativa fiscale ed amministrativa non riconosce (seppur non escludendolo) come attività degna di nota tant'è che non si riscontra alcun appropriato codice delle attività economiche censite (Ateco). Quindi, andrebbe assegnata una categoria professionale "adiacente" che potrebbe imbarazzante (se non alterare!) le "adiacenti".

 

Sulla questione del carattere professionale, c'è da dire che per reddito di lavoro autonomo si intende "quello derivante dall'esercizio di arti e professioni [...] si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo [...]".

Ossia, l'esercizio in proprio di una determinata attività lavorativa esercitata in modo organizzato, sistematico e continuativo per scopo di profitto o reddito.

Dunque, l'esercizio organizzato, sistematico e continuativo dell'attività di meretrico configura una vera e propria attività professionale meritevole di corretta identificazione fiscale.

 

Tuttavia, una recente sentenza della Cassazione (sen. 22413 del 04/11/2016) riconosce la tassabilità dei proventi derivanti dall'esercizio della prostituzione in quanto redditi diversi collocati alla lettera l) art. 67 Tuir in quanto derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente ovvero dall’assunzione di obblighi di fare o permettere.

Si tratta di una soluzione forzata poiché non potendo facilmente convincersi che ci si possa prostituire occasionalmente o, meno, che ci si obblighi a "fare" o "permettere", diventa conseguenza logica riconoscere il carattere professionale del meretrico e per tale debba essere fiscalmente definito e tassato.

 

L'unica certezza è che si tratta di compensi che devono essere comunque dichiarati al fisco.

 

 

Domande frequenti

Sì, i proventi derivanti dall'attività di prostituzione devono essere dichiarati al fisco italiano, in quanto il TUIR (DPR 917/86) impone la tassazione di tutti i redditi posseduti da chi ha residenza in Italia. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22413 del 04/11/2016 ha confermato la tassabilità di tali proventi, classificandoli come redditi diversi.
La Cassazione ha collocato i proventi della prostituzione alla lettera l) dell'art. 67 del TUIR, classificandoli come redditi diversi derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente. Tuttavia, tale classificazione è considerata una soluzione forzata da molti esperti, poiché l'attività si presta a essere qualificata come lavoro autonomo professionale abituale.
In Italia non esiste un divieto normativo esplicito che impedisca a un individuo di vendere liberamente il proprio corpo. Ciò che è invece reato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 75/1958 (legge Merlin), è lo sfruttamento della prostituzione altrui, non il libero esercizio del meretricio da parte del soggetto stesso.
No, attualmente la normativa fiscale e amministrativa italiana non prevede un codice ATECO specifico per l'attività di prostituzione. Chi volesse esercitare regolarmente tale attività si troverebbe costretto ad adottare un codice di categoria professionale 'adiacente', con possibili incongruenze e imbarazzi per le altre categorie coinvolte.
La classificazione è considerata forzata perché l'art. 67 lett. l) del TUIR si riferisce ad attività svolte in modo non abituale o a obblighi di fare e permettere, mentre la prostituzione è nella maggior parte dei casi un'attività organizzata, sistematica e continuativa. Sarebbe quindi più coerente riconoscerle il carattere di vera e propria attività professionale autonoma, con relativa identificazione fiscale specifica.