Pubblicità AdSense e Offerte dagli utenti: profili fiscale e previdenziale
Come devono essere trattati fiscalmente gli introiti dalla pubblicità Google AdSense e dalle offerte fatte dagli utenti per il sostegno del blog? Quali obblighi ne derivano?
Ricordiamo, innanzitutto, l'art. 53 del DPR n. 917/86 (TUIR) il quale individua la fonte dei redditi di lavoro autonomo oggetto di tassazione. In linea di principio, «Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo.»
Il successivo art. 54 TUIR dispone che «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.»
Inoltre, l'art. 67 TUIR ammette tra i redditi diversi quelli derivanti da «attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.»
I presupposti necessari per la tassazione ai fini IRPEF delle somme ricevute sono pertanto due:
- Soggettivo: esercizio di arte e professione per cui occorre l'apertura della partita IVA dal momento che l'attività è sistematica;
- Oggettivo: la somma di denaro deve essere ricevuta a titolo di compenso, il che richiede l'esistenza di un contratto d'opera (anche verbale) per effetto del quale, a fronte di una prestazione o opera, si riceve un corrispettivo (sinallagma).
Offerte di sostegno dagli utenti
Le donazioni fatte dagli utenti del blog, erogate al fine di sostenere spontaneamente l'attività dello stesso, non sono equivalenti ai compensi poiché mancano i requisiti del rapporto sinallagmatico e dell'attività professionale. Pertanto, non ricorre alcun obbligo fiscale a fronte di tali percezioni di denaro. È tuttavia consigliabile conservare documentazione che attesti la natura liberale delle somme ricevute, anche alla luce dei crescenti controlli sulle piattaforme digitali e sui pagamenti online (es. PayPal, Stripe).
Vendita di pubblicità (Google AdSense)
Gli introiti pubblicitari, come quelli derivanti da Google AdSense, derivano da un rapporto sinallagmatico sebbene al di fuori di un'attività professionale abituale. Per essi, essendo soddisfatto il requisito oggettivo, è necessario portarli a tassazione nella propria dichiarazione dei redditi come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR. Il reddito da dichiarare è considerato al netto delle spese direttamente sostenute per la gestione del blog (es.: dominio, hosting, collaboratori, manutenzione, abbonamenti internet, ecc.).
È necessario emettere una fattura non imponibile IVA intestata alla società Google Ireland Ltd, trattandosi di un'operazione intracomunitaria di prestazione di servizi. Sul documento fiscale deve essere indicata la dicitura «Non imponibile IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR n. 633/72», nonché il numero di identificativo IVA di Google Ireland (da verificare sul portale VIES prima di ogni operazione, in quanto soggetto a possibili variazioni). Si raccomanda di verificare sempre la validità della partita IVA della controparte tramite il sistema VIES prima dell'emissione della fattura.
È obbligatoria l'iscrizione al registro VIES (operatori comunitari). Riguardo ai modelli Intrastat, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2021 e dai successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane, la compilazione degli elenchi Intrastat per le prestazioni di servizi ricevuti da soggetti UE è stata semplificata o soppressa per molte categorie; si consiglia di verificare gli obblighi aggiornati sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o con il proprio consulente fiscale.
Obblighi IVA
È necessario aprire una posizione IVA (partita IVA) con il codice attività 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. La richiesta di attribuzione della partita IVA va presentata utilizzando il modello AA9/12 (aggiornato rispetto al precedente AA9/10) per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. In tale modello occorre indicare l'intenzione di effettuare operazioni con Paesi comunitari al fine di ottenere l'iscrizione al VIES.
Obblighi CCIAA
Qualora l'attività svolta soddisfi i requisiti previsti dall'art. 2082 del codice civile (attività svolta in maniera sistematica, organizzata ed economica), è obbligatoria l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA provinciale competente. I diritti annuali di iscrizione variano in base alla forma giuridica e alla provincia; si consiglia di verificare i costi aggiornati direttamente sul portale della propria Camera di Commercio, poiché gli importi sono soggetti a revisione annuale.
Obblighi INPS
Trattandosi di attività commerciale (vendita di spazi pubblicitari) esercitata in maniera abituale e prevalente, è prevista l'iscrizione alla Gestione Speciale INPS – Commercianti. I contributi dovuti sono calcolati sul reddito d'impresa dichiarato, con un minimale contributivo annuo da versare indipendentemente dal reddito effettivo. Le aliquote contributive sono soggette ad aggiornamento annuale da parte dell'INPS: si raccomanda di verificare le aliquote vigenti sul sito ufficiale INPS o tramite il proprio consulente del lavoro/fiscale.
Nota: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo. Per una consulenza personalizzata adeguata alla propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).