Quote societarie e regime forfetario
La partecipazione in società non è sempre causa di esclusione dal regime forfetario.
Il comma 57 della Legge nr. 190/2014, introduttivo del regime forfetario (modificato nel tempo dalle successive Leggi di Bilancio, da ultimo dalla L. 197/2022), prevede le seguenti:
CAUSE DI ESCLUSIONE
- Soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (es. tabacchini, editoria, agricoltura, agriturismo, agenzia viaggi, vendite a domicilio, vendita beni usati, ecc.). L'esclusione permane anche in caso di ulteriore attività invece ammessa;
- Soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- Soggetti non residenti, ad eccezione dei residenti in uno degli stati membri dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, a patto che producano almeno il 75% del reddito in Italia;
- Soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- Soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro;
- Partecipanti a società di persone, associazioni professionali (art. 5 TUIR) o a società a responsabilità limitata che abbiano optato per la trasparenza fiscale (art. 116 TUIR). Ne segue che non costituisce causa di esclusione la qualità di socio di una SRL che adotta il criterio della tassazione ordinaria (ossia, senza opzione per la trasparenza fiscale). La causa di esclusione opera a condizione che la società sia attiva, ovvero abbia effettivamente svolto attività economica. La causa di esclusione non opera, invece, qualora la partecipazione sia stata ceduta entro la fine del periodo d'imposta precedente (AdE circ. nr. 10/2016). Ovviamente, l'esclusione non opera in caso di amministratore di società non socio.
SOGLIA DI RICAVI AGGIORNATA
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia massima di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfetario è stata innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro annui (Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022). È inoltre prevista la fuoriuscita immediata dal regime nel corso dell'anno qualora i ricavi o compensi superino la soglia di 100.000 euro: in tal caso il regime cessa di avere efficacia dall'anno stesso, con obbligo di applicazione dell'IVA sulle operazioni effettuate a partire dal momento del superamento.
REGOLA GENERALE SULLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
In sostanza, l'ultima causa di esclusione relativa alle quote societarie opera ogni qual volta, per il medesimo periodo d'imposta, il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del relativo reddito.
Pertanto, il socio che intende avvalersi del regime di favore deve cedere la partecipazione nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime di favore. Ciò in quanto il relativo reddito di partecipazione (dividendo se SRL o SPA ovvero quota-parte di reddito di società di persone) sarà imputato al titolare della medesima che risulta alla data di chiusura dell'esercizio, cioè il nuovo titolare acquirente.
Allo stesso modo, l'esclusione non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell'esercizio.
Ancora, l'esclusione non opera nemmeno nelle ipotesi in cui il contribuente (in regime forfetario) dismetta, purché entro la fine dell'anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società, ovvero erediti una partecipazione in società di persone o in una società di capitali trasparente di una società che viene liquidata entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio.
Inoltre, la preclusione non scatta nel caso in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo d'imposta in cui il soggetto ha cessato l'attività per la quale ha applicato il regime forfetario, per la frazione di anno interessata dall'attività medesima.
EFFETTI DELL'USCITA DAL REGIME
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso (comma 54), ovvero si verifica una delle cause di esclusione (comma 57), ad eccezione delle seguenti ipotesi di fuoriuscita immediata:
- Superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel corso dell'anno: il regime cessa dall'anno stesso;
- Causa di esclusione nr. 5: soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
Contenuto aggiornato al 2026. Si consiglia di verificare eventuali ulteriori modifiche normative con un professionista abilitato.