Domande frequenti
La detrazione fiscale di 1.104 euro spetta ai soci di società di persone (artigiani, commercianti, ecc.) che partecipano in una società in contabilità semplificata. Per poterne beneficiare, il socio deve barrare la casella di colonna 7 nei righi da RH1 a RH4 del quadro RH della dichiarazione dei redditi. Sono esclusi i soci di società di persone in contabilità ordinaria e i soci di società di capitali.
Sì, la detrazione fiscale di 1.104 euro spetta anche al collaboratore familiare che riceve una quota di reddito d'impresa in virtù di un atto notarile di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 del codice civile. La condizione indispensabile è che l'impresa applichi il regime fiscale semplificato per le imprese minori previsto dall'art. 66 del TUIR. Sono invece escluse le imprese familiari in contabilità ordinaria.
Per ottenere la detrazione fiscale di 1.104 euro, il socio di una società di persone in contabilità semplificata deve barrare la casella presente nella colonna 7 dei righi da RH1 a RH4 del quadro RH della dichiarazione dei redditi/PF. Questa operazione attiva il riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 13, comma 5 del TUIR. Senza tale indicazione, la detrazione non viene applicata automaticamente.
Sono escluse dalla detrazione le società di capitali (SRL, SpA e SApA) e i loro soci, nonché le imprese individuali, le società di persone e le imprese familiari che adottano la contabilità ordinaria. Sono altresì esclusi i redditi assoggettati a imposta sostitutiva, come ad esempio quelli in regime forfetario (salvo il caso specifico del quadro RD). La detrazione è quindi riservata esclusivamente ai soggetti che operano in regime di contabilità semplificata.
La detrazione di 1.104 euro spetta anche ai redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (righi RL14, RL15, RL16), ai redditi di lavoro autonomo del quadro RE (esclusi quelli con imposta sostitutiva), agli altri redditi di lavoro autonomo della sezione III del quadro RL e ai redditi di impresa in contabilità semplificata del quadro RG. Rientrano inoltre i redditi di impresa determinati in misura forfetaria del quadro RD. In tutti i casi, la condizione fondamentale è che il regime adottato sia quello semplificato e non quello ordinario.