Regime Forfetario: ecco i nuovi parametri per accedere

Regime Forfetario: parametri e condizioni di accesso aggiornati

Nel corso degli anni il regime forfetario ha subito importanti modifiche normative. Con la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) era stata introdotta una soglia unica di 65.000 euro di ricavi o compensi per l'accesso al regime, in sostituzione dei precedenti limiti differenziati per categoria di attività (compresi tra 25.000 e 50.000 euro). Successivamente, con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), tale soglia è stata ulteriormente innalzata.

Soglia di accesso attuale: 85.000 euro

A partire dal 1° gennaio 2023, la soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per l'applicazione del regime forfetario è fissata a 85.000 euro. Tale limite è unico per tutte le categorie di contribuenti, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata.

È inoltre prevista una fuoriuscita immediata dal regime in corso d'anno nel caso in cui i ricavi o compensi superino la soglia di 100.000 euro: in tal caso il contribuente è tenuto ad applicare l'IVA e la tassazione ordinaria sin dal momento stesso del superamento.

Calcolo del reddito imponibile

Il meccanismo applicativo del regime forfetario prevede che i soggetti che vi ricadono determinino il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Sul reddito imponibile così calcolato si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, pari al 15%. Per i soggetti che iniziano una nuova attività e non hanno esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, l'aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni.

Requisiti eliminati dalla legge di bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 ha eliminato i requisiti in precedenza previsti riguardanti:

  • Il costo del personale: non è più necessario che le spese per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori non superino i 5.000 euro lordi;
  • Il costo dei beni strumentali: non è più previsto il limite di 20.000 euro per il costo complessivo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti.

Verifica del requisito e codici ATECO multipli

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario, non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Soggetti esclusi dal regime forfetario

Non possono avvalersi del regime forfetario:

  • Chi esercita attività d'impresa, arti o professioni e partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quelle svolte dal contribuente;
  • Chi esercita attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due anni precedenti, o comunque nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi;
  • Chi percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato.

Si consiglia di verificare sempre la normativa aggiornata e di consultare un professionista abilitato per valutare la propria situazione specifica, in quanto la disciplina del regime forfetario è soggetta a frequenti aggiornamenti legislativi.

Domande frequenti

La legge di bilancio 2019 ha elevato a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente per poter applicare il regime forfetario. Questa soglia unica ha sostituito i precedenti limiti differenziati che variavano tra 25.000 e 50.000 euro a seconda della tipologia di attività esercitata.
Nel regime forfetario il reddito imponibile si determina applicando all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività, che varia in base al codice ATECO che identifica l'attività esercitata. Sul reddito imponibile così ottenuto si applica un'imposta sostitutiva del 15%, che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.
Sì, la legge di bilancio 2019 ha eliminato entrambi i requisiti: non è più necessario rispettare il limite di 5.000 euro lordi per le spese di lavoro accessorio, dipendente e collaboratori, né il limite di 20.000 euro per il costo complessivo dei beni strumentali. Queste semplificazioni hanno reso l'accesso al regime forfetario più agevole per un numero maggiore di contribuenti.
Se un contribuente ha superato la soglia prevista dalla vecchia normativa (ad esempio 30.000 euro) al 31 dicembre 2018, ma i compensi complessivi dell'anno non hanno superato i 65.000 euro, può comunque rimanere nel regime forfetario applicando le nuove disposizioni della legge di bilancio 2019. Il nuovo limite di 65.000 euro viene verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime.
Non possono accedere al regime forfetario coloro che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari. Sono esclusi anche coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quelle esercitate dal contribuente.