Regime Forfetario: parametri e condizioni di accesso aggiornati
Nel corso degli anni il regime forfetario ha subito importanti modifiche normative. Con la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) era stata introdotta una soglia unica di 65.000 euro di ricavi o compensi per l'accesso al regime, in sostituzione dei precedenti limiti differenziati per categoria di attività (compresi tra 25.000 e 50.000 euro). Successivamente, con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), tale soglia è stata ulteriormente innalzata.
Soglia di accesso attuale: 85.000 euro
A partire dal 1° gennaio 2023, la soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per l'applicazione del regime forfetario è fissata a 85.000 euro. Tale limite è unico per tutte le categorie di contribuenti, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata.
È inoltre prevista una fuoriuscita immediata dal regime in corso d'anno nel caso in cui i ricavi o compensi superino la soglia di 100.000 euro: in tal caso il contribuente è tenuto ad applicare l'IVA e la tassazione ordinaria sin dal momento stesso del superamento.
Calcolo del reddito imponibile
Il meccanismo applicativo del regime forfetario prevede che i soggetti che vi ricadono determinino il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
Sul reddito imponibile così calcolato si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, pari al 15%. Per i soggetti che iniziano una nuova attività e non hanno esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, l'aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni.
Requisiti eliminati dalla legge di bilancio 2019
La legge di bilancio 2019 ha eliminato i requisiti in precedenza previsti riguardanti:
- Il costo del personale: non è più necessario che le spese per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori non superino i 5.000 euro lordi;
- Il costo dei beni strumentali: non è più previsto il limite di 20.000 euro per il costo complessivo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti.
Verifica del requisito e codici ATECO multipli
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario, non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Soggetti esclusi dal regime forfetario
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- Chi esercita attività d'impresa, arti o professioni e partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quelle svolte dal contribuente;
- Chi esercita attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due anni precedenti, o comunque nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi;
- Chi percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato.
Si consiglia di verificare sempre la normativa aggiornata e di consultare un professionista abilitato per valutare la propria situazione specifica, in quanto la disciplina del regime forfetario è soggetta a frequenti aggiornamenti legislativi.