Il legislatore ha stabilito diverse cause di esclusione per i contribuenti che vogliono adottare il regime forfettario, disciplinato dalla Legge nr. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) e dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).
Il regime forfettario prevede un'aliquota sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di nuova attività, in presenza di determinati requisiti) ed è accessibile ai contribuenti che nell'anno precedente non abbiano superato la soglia di ricavi o compensi di 85.000 euro (elevata a partire dal 2023). Il regime cessa di applicarsi nell'anno stesso in cui i ricavi superano 100.000 euro.
Oltre alle condizioni di accesso legate ai ricavi, la normativa stabilisce specifiche cause di esclusione. In particolare, sono esclusi dal regime i contribuenti che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (es. tabacchini, editoria, agricoltura, agriturismo, agenzia viaggi, vendite a domicilio, vendita beni usati, ecc.). L'esclusione permane anche in caso di ulteriore attività invece ammessa;
- si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia, ad eccezione dei residenti in uno degli Stati membri dell'UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a patto che producano almeno il 75% del reddito in Italia;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano a società di persone, associazioni professionali (art. 5 TUIR) o a società a responsabilità limitata che abbiano optato per la "trasparenza fiscale" (art. 116 TUIR);
- nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato (a condizione che nel nuovo anno non sia intrapreso un nuovo rapporto).
Ne segue che non costituisce causa di esclusione la qualità di socio di una SRL che adotta il criterio della tassazione ordinaria.
Per quanto riguarda le attività soggette ai regimi speciali ai fini IVA, la circolare 10/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di accedere o meno al regime forfettario attraverso l'esercizio parallelo di una seconda attività. In particolare, il contribuente che esercita un'attività per cui è precluso l'accesso al regime forfettario (ad esempio chi si occupa della vendita di sali e tabacchi) non potrà avvalersene nemmeno per una seconda attività, come la connessa gestione di un bar.
Il legislatore ha previsto delle eccezioni:
- Produttori agricoli: considerati titolari di reddito fondiario e non di reddito derivante dall'esercizio di attività agricola, non esercitano attività d'impresa e pertanto possono usufruire del regime per le altre attività che intendono svolgere;
- Soggetti non residenti: residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, purché producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
Altra causa di esclusione è rappresentata dal possesso di una partecipazione in società di persone, associazioni professionali oppure in S.r.l. che abbia optato per la trasparenza fiscale. A tal proposito, la circolare nr. 10/E/2016 sottolinea che "se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera". Allo stesso modo, il contribuente in regime forfettario che erediti una partecipazione societaria ceduta entro la fine dell'esercizio non è escluso dallo stesso regime.
Nota: si raccomanda di verificare sempre la normativa aggiornata e le eventuali circolari dell'Agenzia delle Entrate, poiché il regime forfettario è stato oggetto di numerose modifiche legislative negli ultimi anni.