Regime Forfettario e Impresa Familiare
Chi gestisce un'attività nella forma di impresa familiare può adottare il regime forfettario?
L'imprenditore individuale che esercita un'attività nella forma di impresa familiare (art. 230-bis cod. civ.) può adottare il regime forfettario, come originariamente disposto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) e successivamente confermato dalle Leggi di Bilancio successive. L'imposta sostitutiva è del 5% per i primi 5 anni di attività (in presenza dei requisiti di novità) oppure del 15% per coloro che transitano nel regime agevolato da altri regimi fiscali. Tale imposta è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.
Si ricorda che, a partire dal 2023 (Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022), la soglia massima di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfettario è stata elevata a 85.000 euro annui (con fuoriuscita immediata in corso d'anno al superamento di 100.000 euro). L'accesso e la permanenza nel regime agevolato restano comunque condizionati al rispetto di tutte le condizioni di ammissione, esclusione e decadenza previste dalla normativa vigente.
Il collaboratore familiare che partecipa all'impresa familiare può avviare un'attività con regime forfettario?
Una delle cause di esclusione dal regime forfettario è il possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale (art. 5 TUIR). Sebbene la normativa attuale non disciplini espressamente il caso del collaboratore di impresa familiare, in via prudenziale — e in assenza di chiarimenti ufficiali aggiornati da parte dell'Agenzia delle Entrate — si consiglia di recedere dall'impresa familiare prima di avviare una nuova attività in regime forfettario.
Tale indicazione si basa sull'interpretazione analogica della circolare AdE n. 17/E del 30/05/2012 (punto 2.2.1), che equiparava i collaboratori familiari ai soci di società di persone ai fini dell'accesso al previgente regime di vantaggio, poi sostituito dall'attuale regime forfettario. In caso di recesso dall'impresa familiare nel triennio precedente l'avvio della nuova attività, l'aliquota applicabile sarà il 15% (e non quella ridotta del 5%), poiché si configura come attività non del tutto nuova.
Come si determina il reddito imponibile nel regime forfettario per un'impresa familiare?
Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività in base al codice ATECO di riferimento (i coefficienti variano a seconda del settore economico). Sul reddito così determinato si applica l'imposta sostitutiva unica nella misura del 15% (o del 5% per le nuove attività nei primi 5 anni), che sostituisce le imposte sui redditi, le addizionali regionali e comunali e l'IRAP. Nel caso dell'impresa familiare, il reddito imponibile è calcolato al lordo delle quote spettanti al coniuge e ai collaboratori.
Per i collaboratori familiari ci sono obblighi dichiarativi?
Nel caso di imprese familiari in regime forfettario, l'imposta sostitutiva è dovuta esclusivamente dall'imprenditore e viene applicata sull'intero reddito dell'impresa, al lordo dei compensi dovuti al coniuge e ai familiari collaboratori. I collaboratori familiari sono pertanto esonerati dagli obblighi dichiarativi relativi a tale quota di reddito: l'imposta sostitutiva del 15% copre l'intero prelievo fiscale, inclusa la quota che normalmente sarebbe a carico dei collaboratori stessi.
N.B.: Qualora l'imprenditore fuoriesca dal regime forfettario e determini il reddito secondo criteri analitici (regime ordinario o semplificato), la quota di reddito imputabile ai collaboratori familiari riduce l'imponibile tassabile in capo all'imprenditore individuale. I collaboratori familiari dovranno in tal caso assolvere autonomamente agli obblighi dichiarativi, indicando il reddito imputato per trasparenza nel quadro RH del Modello Redditi Persone Fisiche.