Ho avviato una nuova attività in regime forfettario e negli anni precedenti sono stato socio di una società mai attivata e successivamente chiusa. Essere stato socio di una società inattiva nei tre anni precedenti all'inizio della nuova attività potrebbe impedirmi l'accesso al regime forfettario agevolato?
Il regime forfettario, disciplinato dalla Legge nr. 190/2014 e successive modificazioni, prevede un'imposta sostitutiva con aliquota ordinaria del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente. Per i soggetti che avviano una nuova attività, la normativa originariamente prevedeva un'aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni (introdotta dalla Legge di Stabilità 2016). Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge nr. 197/2022) e dalla Legge di Bilancio 2025, è necessario verificare le condizioni agevolative attualmente in vigore, che possono essere soggette ad aggiornamenti annuali.
La normativa ha stabilito le condizioni che il contribuente deve necessariamente rispettare per accedere al regime agevolato per le nuove attività:
- non aver esercitato attività professionale, artistica o d'impresa nei 3 anni precedenti (in forma familiare o associata);
- la nuova attività non deve costituire la prosecuzione di un'attività esistente (esclusi i casi di pratica obbligatoria per l'esercizio della stessa);
- nel caso si tratti di prosecuzione di un'attività esercitata da terzi, i ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente non devono superare le soglie previste per l'ingresso nel regime forfettario.
Per rispondere al quesito relativo alla partecipazione in una società inattiva, rimane valido il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare nr. 10/E/2016, dove è precisato che la preclusione al diritto di fruire delle aliquote agevolate «non opera qualora i redditi percepiti dal contribuente nel triennio siano riconducibili ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né in caso di partecipazione ad una società inattiva».
Nel caso in esame, il contribuente era socio ma l'attività d'impresa non è mai stata da questi effettivamente svolta; pertanto, la condizione può ritenersi soddisfatta e la partecipazione alla società inattiva non costituisce causa ostativa all'accesso al regime forfettario.
Attenzione: le aliquote e le soglie di ricavi del regime forfettario sono soggette a modifiche con le leggi di bilancio annuali. Si consiglia di verificare la normativa vigente nell'anno di riferimento o di rivolgersi a un consulente fiscale per una valutazione aggiornata della propria situazione.