Regime forfettario e socio SRL

Sono un socio-amministratore di una SRL. Intendo aprire una partita IVA ed aderire al regime forfettario. Posso accedere?

La risposta dipende dalla natura della partecipazione detenuta. Il regime forfettario, disciplinato dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e successivamente modificato dalle Leggi di Bilancio fino al 2024, prevede specifiche cause ostative legate alle partecipazioni societarie.

Sono esclusi dal regime forfettario i soggetti che partecipano a:

  • società di persone (SNC o SAS)
  • associazioni professionali di cui all'art. 5 TUIR
  • SRL a ristretta base societaria che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 TUIR

Pertanto, nulla vieta che un socio di SRL in regime ordinario di tassazione possa aderire al regime forfettario, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Tra le principali cause ostative aggiornate al 2024, si ricordano:

  • il superamento della soglia di ricavi o compensi di 85.000 euro (soglia introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e confermata dalla Legge di Bilancio 2024)
  • la percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro nell'anno precedente (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato)
  • la partecipazione in società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti come sopra descritto
  • il controllo diretto o indiretto di SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'esercente in regime forfettario

Rimanendo al caso della SRL trasparente, è comunque possibile accedere al regime forfettario nelle seguenti ipotesi:

  • la partecipazione in una SRL trasparente venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfettario
  • in caso di inizio attività, la partecipazione venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfettario

Analogamente, non è preclusa l'applicazione del regime nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

Infine, il problema non si pone qualora l'adesione al regime forfettario sia valutata da un amministratore non socio di società (di persone o di capitali), poiché, non detenendo alcuna partecipazione, non si applicano le limitazioni sopra descritte.

Nota aggiornata al 2025: Si consiglia di verificare sempre la normativa più recente e di consultare un professionista abilitato, poiché il regime forfettario è stato oggetto di numerose modifiche legislative negli ultimi anni. In particolare, si raccomanda di verificare l'eventuale introduzione di un regime a due aliquote (flat tax incrementale) e le disposizioni specifiche contenute nell'ultima Legge di Bilancio applicabile.

Domande frequenti

Sì, un socio di una SRL che adotta il regime ordinario di tassazione può aderire al regime forfettario aprendo una propria partita IVA. Le esclusioni riguardano solo i soci di società di persone (SNC o SAS), associazioni professionali ex art. 5 TUIR e SRL a ristretta base societaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Sono esclusi dal regime forfettario coloro che partecipano a società di persone (SNC o SAS), ad associazioni professionali di cui all'art. 5 TUIR, oppure a SRL a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 TUIR. Chi detiene una partecipazione in una SRL ordinaria non rientra in queste esclusioni.
Sì, è possibile accedere al regime forfettario anche partendo da una SRL trasparente, a condizione che la partecipazione venga ceduta prima dell'inizio della nuova attività o, in caso di inizio attività, nel corso dello stesso periodo di imposta ma prima dell'accesso al regime. La relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015 chiarisce espressamente queste casistiche.
Sì, un amministratore che non detiene alcuna partecipazione nella società (né di persone né di capitali) non è soggetto ad alcuna limitazione legata alle partecipazioni societarie. Non detenendo quote, non si applicano le cause di esclusione previste dalla normativa sul regime forfettario.
Secondo i chiarimenti normativi, l'applicazione del regime forfettario non è preclusa se la partecipazione in una SRL trasparente viene acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, ma successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime era stato applicato. In questo caso, il regime si considera correttamente fruito per il periodo precedente all'acquisizione della quota.