Regime forfettario non applicato

Ho i requisiti per aderire al regime forfettario ma preferisco, per convenienza, il regime semplifcato. Posso farlo?

 

Il regime forfettario è il rigime naturale per tutti quei soggetti che rispettano le condizioni di accesso e permanenza. Perciò, trova applicazione per fatti concludenti.

Tuttavia, i contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscire, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari (art. 1 co. 70 Legge nr. 190/14).
L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare (compilando il quadro VO) successivamente alla scelta operata.

I soggetti che, effettuando solo operazioni esenti, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, comunicano l’opzione presentando il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 209/1998), l’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con la sanzione prevista dall’art. 8 del D. Lgs. nr. 471/1997 (da euro 250 a euro 2.000).

Ai sensi dell’articolo 3 del DPR nr. 442/1997, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.

Scopri l'offerta del servizio Contabilità OnLine "Forfettario" CLICCA QUI'

 

 

Domande frequenti

Sì, i contribuenti che hanno i requisiti per il regime forfettario possono scegliere di non applicarlo, optando per la determinazione delle imposte nei modi ordinari, come previsto dall'art. 1 co. 70 della Legge n. 190/2014. L'opzione avviene tramite comportamento concludente e deve essere comunicata compilando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
La scelta di uscire dal regime forfettario si comunica barrando l'apposito campo nella dichiarazione annuale IVA, compilando il quadro VO successivamente alla scelta operata. I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA (perché effettuano solo operazioni esenti) presentano il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi.
L'omessa comunicazione non invalida l'opzione già effettuata tramite comportamento concludente, quindi il regime ordinario rimane valido. Tuttavia, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 209/1998, l'omissione è punibile con una sanzione prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 471/1997, che va da 250 a 2.000 euro.
Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 442/1997, l'opzione per il regime ordinario vincola il contribuente per almeno un triennio dalla scelta. Trascorso questo periodo, l'opzione si rinnova tacitamente anno per anno, finché il contribuente continua ad applicare concretamente il regime ordinario.
Sì, il regime forfettario è il regime naturale per tutti i soggetti che rispettano le condizioni di accesso e permanenza, e trova applicazione per fatti concludenti senza necessità di una comunicazione esplicita. Per non applicarlo, è necessario esercitare un'apposita opzione per il regime ordinario secondo le modalità previste dalla normativa.